Strutture ricettive

Per attività ricettive si intendono le seguenti strutture comprensive dei relativi servizi:

a. alberghi;

b. case per ferie;

     bed & breakfast;

     ostelli per la gioventù;

     esercizi di affittacamere;

     case e appartamenti per vacanze;

c.  campeggi;

d. agriturismi

Si definiscono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione  di  prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.

a.  Sono attività ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Esse si distinguono in:

-  alberghi, quando offrono alloggio prevalentemente in camere; 


L'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso delle attività ricettive alberghiere sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che dovrà essere trasmessa, con gli eventuali allegati integrativi, in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli e l'installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo.


b.  Sono attività ricettive non alberghiere:

 
-  case per ferie;

-  bed & breakfast;

-  ostelli per la gioventù;

-  esercizi di affittacamere;

-  case e appartamenti per vacanze.


L'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso delle attività ricettive non alberghiere sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990, che dovrà essere trasmessa, con gli eventuali allegati integrativi, in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune competente per territorio.


c.  Sono attività ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. Esempio:


-   campeggi;

L’esercizio delle attività ricettive all’aria aperta è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività che dovrà essere trasmessa, con gli eventuali allegati integrativi, in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune competente per territorio.


d.  Sono attività agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Esse sono gli:

- agriturismi


L’esercizio dell’attività agrituristica è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi dell’art. 154 della legge regionale 31/2008, che dovrà essere trasmessa in via esclusivamente telematica, al SUAP del Comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica.

Gli operatori  sono tenuti a seguire le linee guida della ASL 5 riguardo le infezioni da legionella

 

 

Indirizzo Regione Liguria relativo ai Codici CITR: https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/strutture-ricettive/codice-turistico-strutture-ricettive-citr.html

 

SI RICORDA CHE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA DI EURO 50,00 DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E  MEDIANTE AVVISO DI PAGAMENTO  PAGO PA EMESSO DAL COMUNE DELLA SPEZIA