Impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico

Descrizione

Per  impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonchè i servizi e le attività accessorie.

Ufficio competente

L'ufficio competente c/o Palazzo Civico - in P.zza Europa 1

Tel. 0187 - 727723

Fax 0187727704

Procedimento

Il progetto viene esaminato con procedura di Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico per le Imprese del Comune, ai sensi della Legge  R.L. n. 9/99, previa pubblicazione per 15 gg. nel sito internet dedicato. Il procedimento si chiude nel termine massimo consentito dalla legge di 90 gg. dalla Conferenza referente. (N.B. Tempo medio dello Sportello Unico Imprese della Spezia 45 gg.)

La Domanda, corredata degli elaborati progettuali e della documentazione di seguito elencata, viene trasmessa ai Servizi ed Enti interessati che possono richiedere, in sede di conferenza referente, integrazioni documentali per una  sola volta. Se quest’ultime risultano complete, l’iter viene concluso in conferenza decisoria e viene rilasciato anche permesso di costruire qualora occorrente.

La Conferenza esamina congiuntamente ogni profilo d’interesse: edilizio, ambientale, di sicurezza, degli impianti, etc.

Modifiche sottoposte a comunicazione o autorizzazione

Modifiche degli impianti

Le modifiche alla struttura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sono sottoposte a comunicazione e/o autorizzazione come sancito dalla L.R. Liguria n. 1/2007 a seconda delle diverse tipologie come di seguito indicato, ferma restando la regolarizzazione edilizia, ove occorrente.

1) Aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

La modifica 1) deve essere autorizzata ed è soggetta a collaudo.

2) Variazione del numero delle colonnine;

3) Sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

4) Cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotto già erogati

5) Variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi

6) Detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti

Le modifiche da 2) a 6) sono soggette a previa comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

7) Installazione di dispositivi self service pre – pagamento;

8) Installazione di dispositivi self service post – pagamento;

9) Detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti,del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;

10) Trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

Le modifiche seguenti da 7) a 10) sono soggette a previa comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione; la corretta realizzazione delle modifiche da 7) a 10) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, che dovrà essere allegata alla comunicazione di cui sopra.

Tutte le modifiche apportate agli impianti di distribuzione carburanti devono essere realizzate nel rispetto delle norme di  sicurezza, fiscali, ambientali, sanitarie, urbanistiche ed edilizie, ferma restando la possibilità di attivare procedure di messa in sicurezza operativa, ove necessarie, in relazione allo stato di qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

La comunicazione/domanda di modifica dell’impianto a fini di semplificazione e trasparenza, dovrà essere corredata dei moduli Mod Pri 1 – Mod Dop 2

Il modulo Mod Pri 1 dovrà corredare anche le domande di realizzazione di nuovi impianti.

Rimozione impianti di distribuzione carburanti

Ad eccezione delle zone di vincolo per le quali la procedura avrà luogo in sede di Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico per le Imprese, la rimozione degli impianti di distribuzione carburanti dichiarati incompatibili o comunque da demolirsi a seguito di cessazione dell’attività, dovrà aver luogo nel rispetto degli adempimenti edilizi previsti dalle norme vigenti in materia.

Completata la demolizione dell’impianto e l’asporto delle strutture interrate, dovrà essere presentata la certificazione analitica attestante che il suolo rispetta i parametri per gli usi previsti per l’area interessata.

In caso contrario, dovrà essere proceduto a bonifica secondo legge. In tal caso, i termini per l’inizio lavori sono subordinati al rilascio della “Certificazione di avvenuta bonifica” da parte dell’Organo competente.