Residenze turistico-alberghiere
Descrizione
Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura
E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.
Nelle R.T.A. è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.
Le Residenze turistico-alberghiere sono costituite da un’unica unità immobiliare, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.
Per le strutture di nuova realizzazione i requisiti e i vincoli sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.
Le Residenze turistico - alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.
Le Residenze turistico - alberghiere in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R 32 2014 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020 possono assumere denominazioni aggiuntive (Villaggio residenza Turistica Alberghiera,Country House,Alberghi centro Congressi).
All’interno delle Residenze turistico - alberghiere può essere effettuato il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva (in questo caso è necessario presentare NIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004);
Ufficio competente
Per l’avvio di attività, l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, ampliamento delle Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere è competente il Servizio Attività Produttive e Turismo presso Piazza Europa n.1.
Orario di apertura al pubblico - Solo previo appuntamento da concordare con gli Uffici
Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini
Per informazioni generali pagamenti diritti di istruttoria ritiro e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi a:
SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano
Referenti:
Federica Moggia Email :federica.moggia@comune.sp.it Tel. 0187/727348
Requisiti
- Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.
- Requisiti oggettivi:
Le residenze turistico-alberghiere devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione delle stelle (da due a quattro ) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione (così come definiti nel regolamento regionale) ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di R.T.A..
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura ,trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede,ampliamento,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 50 (€100,00 nel caso di nuova apertura di alberghi con oltre 11 camere) , tramite avviso di pagamento Pago PA emesso dal Comune della Spezia.
Tale versamento va effettuato prima della presentazione della scia.
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
- Atti e documenti da allegare alla/S.C.I.A.
- rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni delle superfici, dei vani, dei locali e dei servizi, nonché documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo
- polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;
- certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza (se non già depositate)
- copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea
- dichiarazione (nel caso di società) per l’accertamento dei requisiti morali (Allegato A)
- atto costitutivo della Associazione/Ente/Azienda registrato;
- dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione sociale, successione, donazione, trasformazione, ecc.);
- originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare (in caso di subingresso);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- dichiarazione dell’accettazione dell’incarico di rappresentante (Allegato B)
diretti di € 50,00 /€ 100,00
Riferimenti di legge
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE REGIONE LIGURIA
Regolamento Regionale n. 1/2010
D.lgs.n. 59/2010
L. n. 122/2010
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Informazioni per il pubblico
E’ obbligatorio esporre nella zona di ricevimento degli ospiti in modo ben visibile:
a) licenza di esercizio;
b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Regione;
c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
d) i costi dei servizi straordinari
E’ obbligatorio esporre nelle unità abitative :
a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
b) il numero dell’unità abitativa;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) i prezzi giornalieri dell’unita’ abitativa, della prima colazione, della mezza
pensione e della pensione completa.