Attività Educative
Norme comuni ai servizi educativi per la prima infanzia
NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (da L.R. Liguria n. 6/2009)
Localizzazione e caratteristiche dell’area
L’area dei servizi socio-educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale. Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali di servizio, per esempio locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.
Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi, degli arredi e dei giochi.
Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, gli arredi e i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori. La progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi.
In fase di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalità citate.
Sicurezza, igiene e funzionalità dell’ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi, dei giochi.
Gli spazi interni ed esterni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia devono:
- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire la salute e il benessere dei bambini e degli operatori;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.
Fermo restando quanto previsto da tutta la normativa vigente in materia, nella realizzazione dei nidi e dei servizi integrativi e nella scelta dei materiali di rivestimento e pavimentazione e degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atte a garantire la sicurezza e l’incolumità dei bambini e che non deve costituire fonte di pericoli. In materia di barriere architettoniche è sufficiente garantire la visitabilità condizionata di cui all’art. 5 comma 7 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/6/1989 n.236.
Vigilanza igienico-sanitaria -Tabelle dietetiche e pasti
La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie, così come previsto dalla legge regionale, art. 11, c. 3, hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. - Gli enti gestori di tutti i servizi socioeducativi devono adottare tabelle dietetiche concordate con l’azienda sanitaria locale. Il gestore presenta la tabella alla competente ASL, che provvede all’approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all’esterno della struttura, in tal caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura.
Titoli di studio per l’accesso a posti di educatore nei servizi socio-educativi per la prima infanzia e formazione permanente
Per svolgere la professione di educatore nei nidi ovvero di educatore domiciliare/familiare occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall’istituto Tecnico Femminile;
c) maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
d) diploma di tecnico dei servizi sociali - Assistente di Comunità Infantili;
e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell’Educazione o della Formazione;
f) diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni;
g) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
Il personale educativo, oltre a un’adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico distrettuale, con l’Università e altri centri particolarmente qualificati in campo nazionale, nonché di una formazione su ambiti specifici che consenta un intervento coerente in particolare nei casi di bambini disabili o in situazione di difficoltà.
Per svolgere il ruolo di coordinatore pedagogico, occorre essere in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla lettera e) ed aver maturato una esperienza pluriennale nelle diverse tipologie dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.
Educatrice/educatore domiciliare/familiare
Per l’attivazione del servizio di educatrice/educatore domiciliare/familiare, l’educatore deve essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 2.4 e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.
Mamma accogliente
La mamma che svolge questo tipo di servizio deve essere in possesso almeno del diploma della scuola dell’obbligo e deve aver maturato una esperienza di almeno 100 ore di tirocinio nei servizi pubblici o convenzionati per la prima infanzia. Alla mamma è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.
Sostituzione del personale educativo e integrazione dei bambini
Per mantenere costante il rapporto numerico tra educatori e bambini, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale o di qualifica e profilo professionale equipollenti. Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili o in particolari situazioni di disagio, il coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario, con i servizi consultoriali, valuta la presenza di bambini nelle suindicate condizioni e, in tali casi, può essere rivisto il numero degli iscritti, oppure – in aggiunta o in alternativa – la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze dei bambini.
Coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario
Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario - di cui al secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale - è designato in ciascun distretto sociosanitario dalla Conferenza dei Sindaci, scelto tra i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per la prima infanzia. Il coordinatore pedagogico di distretto sociosanitario svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori (anche in rapporto alla loro formazione permanente); di promozione e valutazione della qualità dei servizi; di monitoraggio e documentazione delle esperienze; di sperimentazione; di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari; di supervisione dei servizi domiciliari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale al fine di promuovere la cultura dell’infanzia in seno al sistema educativo integrato