Impianti per Radiotelecomunicazioni
Descrizione
Per impianto per radiotelecomunicazioni s'intende qualsiasi infrastruttura tecnologica deputata alle trasnissioni telefoniche e radio televisive
Procedimento
IMPIANTI DI RADIOTELECOMUNICAZIONI
Quando è necessaria la CONFERENZA DEI SERVIZI:
A) NUOVO IMPIANTO con potenza di emissione delle antenne maggiore di 7 W.
Per impianti con potenza di emissione delle antenne maggiore di 7W in cui è necessario il parere dell’ARPAL ed il provvedimento dell’Edilizia.
Zona di ubicazione non vincolata o con uno o piu’ vincoli (ambientale e/o culturale di cui al D.lgs. 42/2004 o 3267/23 idrogeologico)
Enti/uffici coinvolti
- EDILIZIA e AMBIENTE DEL COMUNE DELLA SPEZIA (rilascio di provvvedimento)
- ARPAL (rilascio di provvedimento)
- PROVINCIA DELLA SPEZIA TUTELA DEL PAESAGGIO (SE PRESENTE VINCOLO AMBIENTALE)
- PROVINCIA DELLA SPEZIA DIFESA DEL SUOLO (SE PRESENTE VINCOLO IDROGEOLOGICO)
- SOPRINTENDENZA DELLA LIGURIA (SE PRESENTE VINCOLO MONUMENTALE O CULTURALE)
In presenza di vincolo, ciascun ente preposto alla gestione del vincolo rilascia un proprio provvedimento.
B) NUOVO IMPIANTO con potenza di emissione delle antenne fino a 7W.
Zona di ubicazione con uno o piu’ vincoli (ambientale e/o culturale di cui al D.lgs. 42/2004 o 3267/23 idrogeologico)
Enti/uffici coinvolti:
C) EDILIZIA e AMBIENTE DEL COMUNE DELLA SPEZIA (senza rilascio di provvvedimento)
D) ARPAL (accoglimento istanza entro trenta giorni senza rilascio di provvedimento)
E) PROVINCIA DELLA SPEZIA TUTELA DEL PAESAGGIO (SE PRESENTE VINCOLO AMBIENTALE)
F) PROVINCIA DELLA SPEZIA DIFESA DEL SUOLO (SE PRESENTE VINCOLO IDROGEOLOGICO)
G) SOPRINTENDENZA DELLA LIGURIA (SE PRESENTE VINCOLO MONUMENTALE O CULTURALE)
In presenza di vincolo, ciascun ente preposto alla gestione del vincolo rilascia un proprio provvedimento.
Quando non è necessaria la CONFERENZA DEI SERVIZI:
C) MODIFICA DI IMPIANTO con potenza di emissione delle antenne maggiore di 7W e tecnologia UMTS: rif. art. 87 BIS DEL D.LGS. 259/2003
Per impianti con potenza di emissione delle antenne maggiore di 7W in tecnologia UMTS in cui è necessario il solo parere dell’ARPAL
ZONA DI UBICAZIONE NON VINCOLATA
Enti/Uffici ai quali lo Sportelo Unico invia la documentazione:
H) EDILIZIA e AMBIENTE DEL COMUNE DELLA SPEZIA (senza rilascio di provvvedimento)
I) ARPAL (rilascio di provvedimento entro trenta giorni dalla presentazione)
DURATA DELLA PROCEDURA 30 GIORNI
D) NUOVO IMPIANTO con potenza di emissione delle antenne fino a 7W (inserimento o sostituzione di parabole per ponte radio o di antenne con potenza inferiore a 7W)
ZONA DI UBICAZIONE NON VINCOLATA
Enti/Uffici ai quali lo Sportello Unico invia la documentazione:
- EDILIZIA e AMBIENTE DEL COMUNE DI LA SPEZIA (rilascio di provvvedimento)
- ARPAL (accoglimento istanza entro trenta giorni senza rilascio di provvedimento)
DURATA DELLA PROCEDURA 30 GIORNI
E) MODIFICA DI IMPIANTO ESISTENTE con potenza di emissione delle antenne fino a 7W (inserimento o sostituzione di parabole per ponte radio o di antenne con potenza inferiore a 7W)
ZONA DI UBICAZIONE NON VINCOLATA
Enti/Uffici ai quali lo Sportello Unico invia la documentazione:
- EDILIZIA e AMBIENTE DEL COMUNE DI LA SPEZIA (rilascio di provvvedimento)
- ARPAL (accoglimento istanza entro trenta giorni senza rilascio di provvedimento)
DURATA DELLA PROCEDURA 30 GIORNI
F) RIMOZIONE DI IMPIANTO ESISTENTE
ZONA DI UBICAZIONE NON VINCOLATA
Uffici ai quali lo Sportello Unico invia la documentazione:
EDILIZIA DEL COMUNE DELLA SPEZIA (senza rilascio di provvedimento (DURATA DELLA PROCEDURA 30 GIORNI)
o con titolo edilizio e/o autorizzazione paesaggistica a seconda dei casi (zona di vincolo, etc.)
NOTA:
- l’art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 introdotto di recente consente nel caso di installazioni di apparati con tecnologia UMTS, di iniziare i lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione se non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art.14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 nel qual caso la denuncia è priva di effetti.
Riferimenti di legge
Per gli impianti di radiotelecomunicazione le normative principali di riferimento sono:
D.lgs 01.08.2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche ”
Legge n. 73 del 2010 art. 5-bis, comma 1, che introduce l’art. 87 bis nel D.lgs 01.08.2003 n. 259
Legge Regionale 06/06/2008 n. 16 (art. 27 e collegati)
Il D.lgs. 259/2003 indica le procedure generali per gli impianti di radiotelecomunicazione con particolare riferimento agli art. 86,87, 87 bis e 88.
La L.R. 16/2008 indica all’art. 27 le procedure relative agli impianti di teleradiocomunicazione.
In particolare il comma 3 dell’art. 27 precisa la competenza della Provincia in materia ambientale con possibilità di richiedere autonoma autorizzazione o conferneza di servizi alla quale viene invitata la Provincia. Per gli impianti inferiori a 7W il comma 9 rimanda all’aret. 21 istituendo la “comunicazione” .
Note
- L’art. 87 bis del D.lgs. 259/2003 introdotto di recente consente, nel caso di installazioni di apparati con tecnologia UMTS, di iniziare i lavori decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione se non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art.14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 nel qual caso la denuncia è priva di effetti.