Licenza di Fochino

Descrizione

Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco (D.P.R. 19/03/1956, n. 302). La relativa licenza viene rilasciata dal Comune previo nulla osta da parte del Questore della provincia di residenza.

La suddetta licenza comunale ha validità triennale, a seguito delle modifiche intervenute al T.U.L.P.S.  con l’art. 13 c. 1 lett. a) del Decreto legge n. 5 come previsto dall' art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012  e convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.

In caso di rinnovo è sufficiente inviare, oltre alla richiesta, il certificato medico.

Ufficio competente

Per  il rilascio e il rinnovo della licenza di fochino è competente C.d.R. Commercio - Attività Produttive P.zza Europa 1 Piano II° 

Tel 0187 727410

 

·         Responsabile del procedimento

Maria Luisa Bertoni    E-mail: marialuisa.bertoni@comune.sp.it;

Requisiti

Nel modulo di domanda deve essere autocertificato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (L. 31/05/1965, n. 575 e succ. mod.)
  • assenza di condanne penali o di ulteriori situazioni che impediscano l’esercizio dell’attività ai sensi della normativa vigente (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. R.D. N. 773/1931)
  • attestato di capacità tecnica rilasciato dal Prefetto, previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi, ai sensi dell’art. 49 R.D. n. 773/1931;

 

 

 

·         Presentazione della domanda/richiesta di rinnovo

 

Per presentare la domanda occorre pagare € 16,00  di bollo virtuale e 30,00 di diritti di istruttoria in caso di domanda di licenza.

in caso di rinnovo € 10,00 

 

·         Atti da allegare alla domanda/richiesta di rinnovo.

  • certificato medico di idoneità psico-fisica alla professione, previsto dall’art. 35 del R.D. n. 773/1931, rilasciato dalla ASL competente (Servizio di igiene pubblica e medicina legale);
  • nulla osta per attività di fochino rilasciato dalla Questura, in base all’art. 8 comma 3 D.L. 27/2005 n. 144, convertito nella legge 31/07/2005 n. 155
  • attestato di capacità tecnica rilasciato dal Prefetto previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per le sostanze e esplosive ed infiammabili ai sensi dell’art. 49 del R.D. n. 773/1931

 

Termine fissato per la conclusione del procedimento: 30 giorni

Presentazione della domanda/richiesta di rinnovo

Insieme al modulo di domanda, corredato della necessaria documentazione, è necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30,00 in caso di domanda di licenza e € 10,00 in caso di rinnovo annuale

Riferimenti di legge

D.P.R. 19/03/1956, N. 302

artt. 11, 35, 43 e 49 T.U.L.P.S. (R.D. N. 773/1931)

art. 8 comma 3 D.L. 27/2005 n. 144, convertito nella legge 31/07/2005 n. 155

 

art. 13 c. 1 lett. a) Decreto legge n. 5 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nelle legge 4 aprile 2012, n. 35

Note

La licenza di fochino viene rilasciata entro 30 giorni dall’invio telematico della relativa domanda, corredata della documentazione occorrente.

Il rinnovo della licenza - da richiedere sempre on line - abilita il soggetto interessato a proseguire l’attività fino alla scadenza successiva, a partire dalla ricezione della documentazione completa da parte del Comune.

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