Descrizione

Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di  ricorrere a trasporto eccezionale.

Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui  sopra nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo  delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l’occupazione in modo stanziale nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo  delle piazzole stesse.

Per occupazione stanziale si intende l’occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all’aria aperta con allestimenti aventi le caratteristiche previste dalladalla L.R. 32/2014.Tale occupazione, di durata temporanea, è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo ed eventualmente rinnovabili. L’occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari, a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti. Al termine del rapporto contrattuale relativo all’occupazione, gli allestimenti devono essere rimossi a cura del cliente.

La realizzazione di campeggi   è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.