Residenze d'epoca
Descrizione
Sono Residenze d’epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture, la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.
Le Residenze d’epoca possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale. Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale. L’ubicazione deve consentire il mantenimento dell’unitarietà della gestione e di utilizzo dei servizi.
Le Residenze d’Epoca in possesso di particolari caratteristiche esplicitatenella L.R 32 2014 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. 394 dell'8 maggio 2020, possono assumere la denominazione aggiuntiva di Country House.
All’interno delle Residenze d’Epoca può essere effettuato il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva (in questo caso è necessario presentare NIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004).
Ufficio competente
Per l’avvio di attività, l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, ampliamento delle Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere è competente il Servizio Attività Produttive e Turismo presso Piazza Europa n.1.
Orario di apertura al pubblico - Solo previo appuntamento da concordare con gli Uffici
Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini
Per informazioni generali pagamenti diritti di istruttoria ritiro e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi a:
SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano
Referenti:
Federica Moggia Email :federica.moggia@comune.sp.it Tel. 0187/727348
Requisiti
- Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.
- Requisiti oggettivi:
Le Residenze d’ Epoca devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione delle stelle (da tre a cinque) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione così come definiti nel regolamento regionale ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di Residenza d’ Epoca.
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
- Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività:
Per l’apertura,trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede,ampliamento,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 50 (€100,00 nel caso di nuova apertura di alberghi con oltre 11 camere) , tramite avviso di pagamento Pago PA emesso dal Comune della Spezia.
Tale versamento va effettuato prima della presentazione della scia.
- Atti e documenti da allegare alla/S.C.I.A.
- rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni delle superfici, dei vani, dei locali e dei servizi, nonché documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo
- polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;
- certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza (se non già depositate)
- copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea
- dichiarazione (nel caso di società) per l’accertamento dei requisiti morali (Allegato A)
- atto costitutivo della Associazione/Ente/Azienda registrato;
- dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione sociale, successione, donazione, trasformazione, ecc.);
- originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare (in caso di subingresso);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- dichiarazione dell’accettazione dell’incarico di rappresentante (allegato B)
- diritti di € 50,00 /€ 100,00
Riferimenti di legge
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE REGIONE LIGURIA
Regolamento Regionale n. 1/2010
D.lgs.n. 59/2010
L. n. 122/2010
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Informazioni per il pubblico
E’ obbligatorio esporre nella zona di ricevimento degli ospiti in modo ben visibile:
a) licenza di esercizio;
b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Regione;
c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
d) i costi dei servizi straordinari
E’ obbligatorio esporre nelle unità abitative :
a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
b) il numero dell’unità abitativa;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) i prezzi giornalieri dell’unita’ abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della pensione completa.