Descrizione
Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti dalle unità abitative, conformi alle norme di carattere urbanistico indicate nella legge regionale, inserite in piazzole.
Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi sopra descritti nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l’occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto, nel limite massimo, per quest’ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.
La realizzazione di villaggi turistici è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio.