Descrizione
Per “istruttore di tiro” si intende la figura riconosciuta come tecnico esperto, in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Il direttore di tiro ha invece il compito di sovrintendere alle attività eseguite nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza riguardo al maneggio delle armi. E’ responsabile dal lato penale e civile in caso di incidente.
Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto a cui il Comune, in base all’ art. 31 della legge 18.04.1975 n. 110, rilascia un’unica autorizzazione.
La suddetta autorizzazione ha validità triennale, a seguito delle modifiche intervenute al T.U.L.P.S. con l’art. 13 c. 1 lett. a) del Decreto legge n. 5 come previsto dall' art. 13 comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, precisato nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012 e convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35.
Il rinnovo dell’autorizzazione deve essere effettuato presentando la domanda almeno 30 giorni prima della scadenza, per ulteriori tre anni.