Requisiti

Requisiti soggettivi:

possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;

assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Se l'attività  viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato  in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione,  da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s.  dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.

Possono esercitare tale attività solo gli imprenditori ittici appartenenti o alla categoria della pesca professionale o dell’acquacoltura con la differenza che:

• per l’imprenditore ittico che si occupa di pesca professionale, l’ittiturismo è un’attività prevalente;

• per l’imprenditore ittico che si occupa di acquacoltura, l’ittiturismo è un’attività connessa.

 In altri termini possiamo dire che l’imprenditore ittico del primo caso può svolgere l’attività di ittiturismo in modo continuativo (prevalente) senza più il vincolo del rapporto di connessione rispetto alla pesca; quello del secondo caso deve esercitare l’attività di acquacoltura come attività primaria (prevalente) e l’ittiturismo in rapporto di connessione (subordine). Le percentuali di prevalenza sono stabilite dalle Regioni nel regolamento attuativo laddove approvato, sempre come disposto dalla L.96/2006.

Requisiti oggettivi:

E’ necessario che le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati e di tutti i  locali  siano idonee all’espletamento dell’attività di ittiturismo che si intende realizzare in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di sicurezza a norma delle vigenti disposizioni. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.

Possono essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività di ittiturismo i seguenti fabbricati o parti di essi:

Locali chiusi come la casa, i locali commerciali, i depositi di rimessaggio, e gli ambienti aperti come le lagune, gli stagni, zone demaniali in concessione o per attività di produzione o di trasformazione.

Se i locali esistenti hanno necessità di essere recuperati da un punto di vista edilizio bisogna attenersi a quanto dettato dai singoli regolamenti comunali. Alle strutture destinate all’ittiturismo si applica il Contributo concessorio per opere o impianti non destinati alla residenza così come specificato dall’art.19 del testo unico in materia edilizia.

La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali qualora non sia stato rilasciato il nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo.

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