Descrizione
La regione Liguria con la legge regionale n. 40 del 07/10/2009 “Testo Unico della normativa in materia di sport”, favorisce e promuove la diffusione dell’attività sportiva, motorio ricreativa, operando al fine di garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina regionale:
· gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione e Propaganda sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliati;
· gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;
· i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico - ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.