Forme speciali di vendita
Descrizione
- Spaccio interno: vendita al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.
- Distributori automatici: l’attività di vendita di prodotti tramite distributori automatici effettuata in maniera non esclusiva; se l’attività è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
- Vendita per corrispondenza, tramite televisione o a mezzo Internet (commercio elettronico)
- Vendita presso il domicilio del consumatore: attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore.
L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.
Ufficio competente
Per avvio di attività, trasferimento di sede, subingresso,variazione dell’attività di vendita tramite distributori automatici, spacci interni, vendita per corrispondenza, commercio elettronico e vendita effettuata presso il domicilio del consumatore è competente l’ufficio Commercio stabile SUAP-c.d.r Commercio Attività Produttive presso Piazza Europa n.1.
Orario:
Giovedì 8.30 – 12.00
Martedì 8.00 – 17.30
Sabato e prefestivi 8.30 – 11.15
Istr. Dott.Mirco Rossini
Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini
Per informazioni :
Ufficio Commercio Attività Produttive P.zza Europa 1 secondo Piano
Tel.0187/727252 - 0187.727356
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato, in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori
Per la vendita di prodotti alimentari (tranne la vendita tramite spaccio interno) è necessario il possesso dei requisiti professionali ai sensi del c.5 art.71 D.Lgs.59/10 così come modificato e integrato dal D.Lgs.147/12.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione, ,delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
nel caso di sub ingresso occorre allegare dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato; per variazione legale rappresentante e/o assetto societario, in caso di società di capitali verbale d’assemblea.
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30,00
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Riferimenti di legge
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
L.R. n. 1/2007 – Testo Unico sul Commercio
Deliberazione di Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012
D.lgs.n. 59/2010
D.Lgs.147 del 06/08/2012
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o all’attività svolta .
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