Medie e grandi strutture di vendita

Descrizione

Sono definite Medie Strutture di Vendita le attività commerciali con una superficie di vendita che varia a seconda delle zone nelle quali le attività sono ubicate , superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e in ogni caso non superiore a 1500 mq..
Sono definiti Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle Medie Strutture di vendita.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.
Vengono definiti:
 Esercizi alimentari specializzati: quelli che vendono esclusivamente prodotti alimentari.
 Esercizi alimentari non specializzati: quelli nei quali la superficie di vendita destinata alla commercializzazione dei prodotti alimentari risulti superiore al 10% (e comunque superiore a 100 mq.); sono ricompresi nei prodotti alimentari anche gli articoli per l’igiene personale e la pulizia della casa.
 Esercizi non alimentari specializzati : quelli che vendono esclusivamente prodotti non alimentari.
 Esercizi non alimentari sono anche quelli nei quali la superficie di vendita destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari non risulti superiore a quella indicata in precedenza.
Limiti massimi di superficie di vendita:
Centri/nuclei storici- Zona omogenea A-Centri Storico Commerciali
 Medie Strutture di Vendita alimentari : 100-250 mq.
 Medie Strutture di Vendita non alimentari : 150-600 mq.
 Sono vietati aperture e trasferimenti di Grandi Strutture alimentari e non alimentari
Ambiti assoggettati a specifiche disposizioni regionali: P.T.C.P , CE, NI.MA, SU, IU
 Medie Strutture di Vendita alimentari : mq.250-600
 Medie Strutture di Vendita non alimentare mq.250-1000
Ambiti diversi da quelli sopra riportati
Medie Strutture di Vendita
 Alimentare : da 250 mq. a quanto previsto nel Piano Urbanistico Comunale e, comunque non superiore a 1500 mq.
 Non alimentare:da 250 mq. a quanto previsto nel Piano Urbanistico Comunale e, comunque,non superiore a 1500 mq.
Grandi Strutture di Vendita
Superiore ai 1.500 mq sia alimentare che non alimentare

 

Medie Strutture di Vendita

·         Alimentare : da 250 mq. a quanto previsto nel Piano Urbanistico Comunale e, comunque non superiore a  1500 mq.

·         Non alimentare:da 250 mq. a quanto previsto nel Piano Urbanistico Comunale e, comunque,non superiore a 1500 mq.

Grandi Strutture di Vendita

Superiore ai 1.500 mq sia alimentare che non alimentare

Ufficio competente

Per avvio di attività, il trasferimento di sede,il subingresso, la variazione della MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA è competente l’ufficio Commercio Stabile 1 - SUAP-c.d.r Commercio Attività Produttive presso Piazza Europa n.1.
Istr. Dott. Rossini Mirco

Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini

Requisiti

Requisiti soggettivi:
o possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
o assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato, in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.
Per la vendita di prodotti alimentari è necessario il possesso dei requisiti professionali ai sensi del c.5 art.71 D.Lgs.59/10 così come modificato e integrato dal D.gs.147/12.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale
Requisiti oggettivi:
E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Rispetto dei criteri urbanistici (Standard, Parametri convenzionali, Dotazioni di parcheggi pertinenziali suddivisi per settore merceologico e dimensione degli esercizi, ove previsto)

Presentazione della domanda

L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti sopracitati di una MSV e di una GSV sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio. La domanda deve essere correlata della documentazione, così come previsto dagli artt. 19,19 bis,20 e 21 della Legge Regione Liguria n°1 del 2/01/2007.

Presentazione della Comunicazione

Per il subingresso della MSV e della GSV, per riduzione della sup.di vendita e per cessazione .
Nel caso di sub ingresso occorre allegare dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato; per variazione legale rappresentante e/o assetto societario, in caso di società di capitali, verbale d’assemblea.
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 50,00 per la domanda ed € 30,00 per la comunicazione relativa al subingresso di MSV, € 100,00 per la domanda ed € 30,00 per la comunicazione relativa al sub ingresso di GSV

Riferimenti di legge

    D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
    L.R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico sul Commercio
    D.lgs.n. 59/2010
    Nuova Programmazione Commerciale e Urbanistica-Deliberazione Consiglio Regione Liguria n.31 del 17/12/2012 e s.m.i.

        Note

        L’autorizzazione viene rilasciata a seguito di Procedimento ai sensi degli artt.19, 19 bis, 20 e 21 della Legge Regione Liguria n.1 del 2/01/2007

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