Case e appartamenti per vacanze
Descrizione
Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi.
E’ consentita la presenza di unità abitative costituite da camere non dodtate di cucina o angolo cottura nel limite della capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.
Ai sensi della normativa regionale è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti più di tre unità abitative. In ogni caso è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata su un numero non superiore a tre unità abitative da imprese che ne hanno la gestione a qualunque titolo per la locazione a turisti.
Assumono la denominazione di “Residences” le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi, aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati
Ufficio competente
Per l’avvio di attività, l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, ampliamento delle Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere è competente il SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano
Orario:
previo appuntamento
Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini
Per informazioni generali pagamenti diritti di istruttoria ritiro e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi a:
SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano
Referenti:
Federica Moggia Email : Tel. 0187/727348
Requisiti
- Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.
- Requisiti oggettivi:
Le case e appartamenti per vacanze devono possedere la giusta destinazione urbanistica (residenziale),i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione dei soli (da ua a tre ) in base al possesso dei requisiti minimi per ciascun livello di classificazione( così come definiti nel regolamento regionale) ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di case e appartamenti per vacanze.
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura,trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede,ampliamento,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle asseverazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
E’ necessario pagare i diritti di istruttoria pari ad € 50
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Imposta di soggiorno
Ai sensi dell’art 7-bis comma 2 del vigente Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune della Spezia I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell’anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l’obbligo di presentare all’agente contabile principale Speziarisorse S.p.A il modello per la resa del conto della gestione dell’agente contabile, con l’indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell’esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
Atti e documenti da allegare alla/S.C.I.A.
- rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni delle superfici, dei vani, dei locali e dei servizi, nonché documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo
- polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;
- certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza (se non già depositate)
- copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- dichiarazione dell’accettazione dell’incarico di rappresentante (Allegato B)
- dichiarazione (nel caso di società) per l’accertamento dei requisiti morali (Allegato A)
- atto costitutivo della Associazione/Ente/Azienda registrato;
- dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione sociale, successione, donazione, trasformazione, ecc.);
- originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare (in caso di subingresso);
diretti di € 50,00
Riferimenti di legge
Legge Regionale n. 32/2014 (Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
Regolamento Regionale n.3/2010
D.lgs.n. 59/2010
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
Nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile:
a) copia protocollata della S.C.I.A. presentata al Comune
b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Regione;
c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
d) i costi dei servizi straordinari
Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente
a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
b) il numero dell’unità abitativa;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) i prezzi giornalieri dell’unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della eventuale pensione completa.
E’ inoltre obbligatorio:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
- prendere contatti con Spezia Risorse ai fini delle modalità di versamento dell’ Imposta di soggiorno approvata con deliberazione di C.C. n.7/2012