Case per ferie
Descrizione
Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Il soggiorno nelle case per ferie, al fine i garantire la gestione al di fuori dei normali canali commerciali è limitato ai:
a) soci o assistiti delle associazioni o degli enti gestori;
b) dipendenti e familiari delle aziende o degli enti gestori;
Nelle case per ferie gestite da aziende è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende che siano convenzionate con quella che gestisce la struttura ricettiva.
La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità previste dalla normativa assumono in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di vacanze per minori e simili.
- Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande:
le Case per Ferie che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica o di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;
le Case per Ferie che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.
Le case per Ferie possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
Ufficio competente
Per l’avvio di attività, l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, ampliamento delle Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere è competente il SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano
Orario:
previo appuntamento
Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini
Per informazioni generali pagamenti diritti di istruttoria ritiro e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi a:
SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano
Referenti:
Federica Moggia Email :federica.moggia@comune.sp.it Tel. 0187/727348
Requisiti
- Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori.
- Requisiti oggettivi:
Le Case per Ferie devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione dei soli (unico livello ) in base al possesso dei requisiti minimi così come definiti nel regolamento regionale ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di Case per Ferie.
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura di un’attività dell’attività di Case per Ferie,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle asseverazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
E’ necessario pagamento diritti di istruttoria pari ad € 50
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Imposta di soggiorno
Ai sensi dell’art 7-bis comma 2 del vigente Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune della Spezia I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell’anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l’obbligo di presentare all’agente contabile principale Speziarisorse S.p.A il modello per la resa del conto della gestione dell’agente contabile, con l’indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell’esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.
Atti e documenti da allegare alla/S.C.I.A.
- rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni delle superfici, dei vani, dei locali e dei servizi, nonché documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo
- polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;
- certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza (se non già depositate)
- copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
- dichiarazione (nel caso di società) per l’accertamento dei requisiti morali (Allegato A)
- atto costitutivo della Associazione/Ente/Azienda registrato;
- dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cambio ragione sociale, successione, donazione, trasformazione, ecc.);
- originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare (in caso di subingresso);
- documentazione attestante le finalità sociali, culturali, educative dell’Ente/Associazione;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- dichiarazione dell’accettazione dell’incarico di rappresentante (Allegato B)
- diretti € 50,00
Riferimenti di legge
Legge Regionale n. 32/2014 (Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
Regolamento Regionale n.3/2010
D.lgs.n. 59/2010
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
Nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile:
a) copia protocollata della S.C.I.A. presentata al Comune
b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata
dalla Regione;
c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;
d) i costi dei servizi straordinari
Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente
a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;
b) il numero dell’unità abitativa;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) i prezzi giornalieri dell’unità abitativa, della prima colazione
E’ inoltre obbligatorio:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo
- prendere contatti con Spezia Risorse ai fini delle modalità di versamento dell’ Imposta di soggiorno approvata con deliberazione di C.C. n.7/2012