Rifugi alpini ed escursionistici

Descrizione

Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

 

Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

 

I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

 

Preparazione e la  somministrazione di alimenti e bevande:

 

i Rifugi che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica o di cui al Regolamento CE 852/2004   con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;

 

i Rifugi che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.

 

 

I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.

Ufficio competente

Per l’avvio di attività, l’apertura, trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa,trasferimento di sede, ampliamento delle Attività Ricettive Alberghiere ed Extralberghiere  è competente il   SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano

Orario:

previo appuntamento

Funzionario Responsabile : Dott.ssa Silvia Cavallini

Per informazioni generali pagamenti diritti di istruttoria ritiro e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi a:

SUAP- C.d.R Commercio Attività Produttive – Turismo presso Piazza Europa n.1 secondo Piano

Referenti:

 

Federica Moggia  Email : federica.moggia@comune.sp.it Tel. 0187/727348

Requisiti

  • Requisiti soggettivi:

possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n. 773/1931;

assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

 Se l'attività  viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato  in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione,  da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s.  dai soci accomandatari, in caso di s.n.c. dai soci amministratori

  • Requisiti oggettivi:

I rifugi alpini e quelli escursionistici devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.

La classificazione da parte della Provincia con la relativa attribuzione dei soli (unico livello)  in base al possesso dei requisiti minimi così come definiti nel regolamento regionale ed alle caratteristiche qualitative è requisito imprescindibile per l’accesso e l’esercizio dell’ attività di  Case per Ferie.

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Per l’apertura dell’attività di Rifugi alpini e di  quelli escursionistici ,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica,  completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle asseverazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);    

E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 50

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Imposta di soggiorno

 

Ai sensi dell’art 7-bis comma 2 del vigente Regolamento sull’imposta di soggiorno nel Comune della Spezia I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 20 gennaio dell’anno solare successivo a quello di riferimento, hanno l’obbligo di presentare all’agente contabile principale Speziarisorse S.p.A il modello per la resa del conto della gestione dell’agente contabile, con l’indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell’esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.

Atti e documenti da allegare alla/S.C.I.A.

  • rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni delle superfici, dei vani, dei locali e dei servizi, nonché documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo
  • polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 42 della Legge;
  • certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza (se non già depositate)
  • copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea
  • dichiarazione (nel caso di società) per l’accertamento dei requisiti morali  (Allegato A)
  • atto costitutivo della Associazione/Ente/Azienda registrato;
  • dichiarazione notarile o copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, cessione di quote, affittanza d’azienda, risoluzione affittanza  o compravendita,  verbali  per cambio  legale rappresentante,  cambio  ragione  sociale, successione, donazione, trasformazione,  ecc.);
  • originale dell’autorizzazione/D.I.A./Scia del precedente titolare (in caso di subingresso);
  • documentazione  attestante che l’Ente/Associazione è operante nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo ;
  • Documentazione  attestante che l'Ente/Associazione Convenzione stipulata con il Comune (privati)
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  • dichiarazione dell’accettazione dell’incarico di rappresentante (Allegato B)
  • diretti € 50,00 

Riferimenti di legge

 

Legge Regionale n. 32/2014 (Testo Unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

 

Regolamento Regionale n. 3/2010 

 

D.lgs.n. 59/2010

 

Note

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

 Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

Nella zona di ricevimento degli ospiti  o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile:

a) copia protocollata della S.C.I.A. presentata al Comune 

b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Regione;

c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;

d) i costi dei servizi straordinari 

Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente 

a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

b) il numero dell’unità abitativa;

c) il numero dei letti autorizzati;

d) i prezzi giornalieri dell’unità abitativa, della prima colazione

E’ inoltre obbligatorio:

-       dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;

-       compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;

-       comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo

prendere contatti con Spezia Risorse ai fini delle modalità di versamento dell’ Imposta di soggiorno  approvata con deliberazione di C.C. n.7/2012 

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

 Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

Nella zona di ricevimento degli ospiti  o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile:

a) copia protocollata della S.C.I.A. presentata al Comune 

b) la dichiarazione dei requisiti per la classificazione debitamente vidimata dalla Regione;

c) la tabella dei prezzi vidimata dalla Regione;

d) i costi dei servizi straordinari 

Nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre un cartellino contenente 

a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

b) il numero dell’unità abitativa;

c) il numero dei letti autorizzati;

d) i prezzi giornalieri dell’unità abitativa, della prima colazione

E’ inoltre obbligatorio:

-       dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;

-       compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;

-       comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo

prendere contatti con Spezia Risorse ai fini delle modalità di versamento dell’ Imposta di soggiorno  approvata con deliberazione di C.C. n.7/2012