Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo)

Descrizione

Per i locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.

Nei locali di pubblico spettacolo,  autorizzati, si possono svolgere trattenimenti danzanti,  spettacoli di arte varia, concerti ecc.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente  il SUAP CdR Commercio - Attività Produttive presso Palazzo Civico - P.zza Europa 1,

 

Per informazioni

 

SUAP   -  P.zza Europa 1 Piano 2

Tel. 0187/727348

 

Orario:

Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì       8. 00 - 12.00

 

Martedì                                             8. 00 - 17.30

nei mesi di luglio e agosto                  8. 00 - 12.00

 

Sabato e prefestivi                             8. 00 - 11.15

 

 

  • Responsabile del procedimento

  

Dr.ssa Silvia Cavallini

Per i locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.

 Nei locali di pubblico spettacolo,  autorizzati, si possono svolgere trattenimenti danzanti,  spettacoli di arte varia, concerti ecc.

 

Requisiti

Requisiti soggettivi:

  • ·         I soggetti sopracitati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del TULPS  e dall’art. 67 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
  • ·         Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato da tutti i soggetti sopracitati in sede di presentazione dell’istanza .

 

 Requisiti oggettivi:

  • licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’art. 80 del TULPS rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
  • certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone;
  • per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dei locali alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno.
  • documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta  da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale iscritto all’albo regionale;
  • sorvegliabilità dei locali (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico)  ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite il Corpo di Polizia Municipale, solo per i locali disposti su più livelli è necessario un controllo da parte della Questura.

Presentazione della domanda

Per aprire, trasferire  o modificare un locale di pubblico spettacolo occorre presentare richiesta di licenza, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo;

 L’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.

E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30.00 + € 16.00 per bolli virtuali.

I pagamenti dovuti dovranno essere effettuati mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dal Comune della Spezia e prima della presentazione dell’ istanza

Riferimenti di legge

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS.

D.lgs 06/09/2011 n.159

Note

La licenza ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.