Attività di Spettacolo Viaggiante
Descrizione
Per spettacolo viaggiante e attività circense si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero parchi permanenti di divertimento. L’elenco completo delle attrazioni è consultabile sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali.
Ufficio competente
Per l’installazione e l’esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante quali giostre, parchi divertimento e circhi è competente l’ufficio SUAP CdR Commercio – Attività Produttive Palazzo Civico - P.zza Europa 1,
Per informazioni:
C.D.R. Commercio attività Produttive, ||° piano
Tel. 0187/727376
e-mail chiara.galuppini@comune.sp.it
e-mail federica.moggia@comune.sp.it
Orario di apertura al pubblico Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Europa - piano 2 - Solo previo appuntamento da concordare con gli Uffici di riferimento
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- residenza del titolare o sede legale in caso di società, nel Comune della Spezia;
- Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
- Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dai componenti del collegio sindacale, in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
Requisiti oggettivi:
- collaudo dell’attrazione effettuato da un tecnico abilitato iscritto all’albo, valido per l’anno in corso;
- documentazione idonea a provare la disponibilità a titolo di proprietà, (fattura di acquisto), di contratto di locazione rinnovabile dell’attrazione.
- Codice identificativo della/e attrazioni.
Presentazione della domanda
Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.
L’ Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.
Riferimenti di legge
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 69)
Legge 18 marzo 1968 n. 337 – Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante.
Regolamento Comunale sulle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e degli spettacoli circensi – Deliberazione C.C. n. 27 del 23/06/2003.
D.M. 18 maggio 2007 – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante D.lgs.n. 59/2010
Note
L’autorizzazione ha validità permanente e non occorre presentare dichiarazione di prosecuzione dell’attività.