Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo)
Descrizione
Per i locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.
Nei locali di pubblico spettacolo, autorizzati, si possono svolgere trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti ecc.
Ufficio competente
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente il SUAP CdR Commercio - Attività Produttive presso Palazzo Civico - P.zza Europa 1,
Per informazioni
SUAP - P.zza Europa 1 Piano 2
Tel. 0187/727348
Orario:
Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì 8. 00 - 12.00
Martedì 8. 00 - 17.30
nei mesi di luglio e agosto 8. 00 - 12.00
Sabato e prefestivi 8. 00 - 11.15
- Responsabile del procedimento
Dr.ssa Silvia Cavallini
Per i locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.
Nei locali di pubblico spettacolo, autorizzati, si possono svolgere trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti ecc.
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- · I soggetti sopracitati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del TULPS e dall’art. 67 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
- · Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato da tutti i soggetti sopracitati in sede di presentazione dell’istanza .
Requisiti oggettivi:
- licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’art. 80 del TULPS rilasciata dalla Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo;
- certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone;
- per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’Albo degli ingegneri, dei geometri, degli architetti o dei periti industriali che attesti la rispondenza dei locali alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno.
- documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale iscritto all’albo regionale;
- sorvegliabilità dei locali (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico) ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564. La sorvegliabilità è accertata d’ufficio tramite il Corpo di Polizia Municipale, solo per i locali disposti su più livelli è necessario un controllo da parte della Questura.
Presentazione della domanda
Per aprire, trasferire o modificare un locale di pubblico spettacolo occorre presentare richiesta di licenza, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo;
L’Amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione.
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30.00 + € 16.00 per bolli virtuali.
I pagamenti dovuti dovranno essere effettuati mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dal Comune della Spezia e prima della presentazione dell’ istanza
Riferimenti di legge
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS.
D.lgs 06/09/2011 n.159
Note
La licenza ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.