Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (concerti, eventi)
Descrizione
Per manifestazioni temporanee si intendono, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), eventi quali i concerti e le feste di piazza o manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali ecc., che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precisa.)
Ufficio competente
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione temporanea è competente il C.D.R. Attività Produttive in Piazza Europa, n. 1, tel. 0187-727348.
Per gli eventi superiore a 200 partecipanti e per più giorni è necessario presentare richiesta di autorizzazione;
Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, occorre invece presentare S.c.i.a. (Segnalazione certificata di inizio attivita').
Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente , compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative destinati ad un massimo di 2.000 con l’ esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo occorre presentare la scia semplificazioni spettacoli D.L. Cultura 2024 convertito in legge 16/2025
Responsabile del procedimento:
Dr.ssa Silvia Cavallini
Requisiti
Requisiti soggettivi:
Autocertificazione relativa ai diritti soggettivi del richiedente previsti dalle vigenti normative (antimafia – Penali – Pendenti)
Requisiti oggettivi:
• Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati, solo dopo acquisite le quali è lecito procedere all’occupazione;
• Nel caso di utilizzo di strutture quali tribune o sedie, o nel caso che la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata con congruo anticipo (15 giorni) anche al fine di provvedere, ove occorra, alla convocazione della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli di cui al suddetto art.80 del TULPS, che dovrà esprimere parere.
Il parere di agibilità rilasciato dalla competente Commissione di vigilanza (comunale o provinciale, in base alla capienza dei locali, o al numero dei posti a sedere) ai sensi dell’art. 80 del TULPS per le strutture che ospiteranno gli spettacoli, è requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 68 stesso.
Presentazione della istanza
Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare specifica domanda con l’indicazione del luogo in cui si intende svolgere, completa della documentazione richiesta. L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell’attività.
Nel caso di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, occorre presentare, entro le ore 24 del giorno di inizio, la S.c.i.a. completa di tutti gli allegati tecnici e della documentazione integrativa occorrente.
Nel caso di eventi sino a 2000 partecipanti che si svolgono dalle ore 8:00 alle ore 01:00 del giorno successivo occorre presentare la scia come da D.L. Cultura 2024 convertito in legge 16/2025
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30,00
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dal Comune della Spezia.
Atti da allegare all’istanza/scia/scia per la realizzazione di spettacoli dal vivo
• Relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri relativa al progetto dell’allestimento che attesti la rispondenza del luogo dove si svolgerà lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (D.M. 19/08/1996);
• Piano di emergenza ed evacuazione ai sensi della circolare Piantedosi del 18/07/2018 contenente le misure di sicurezza che si intendono adottare a firma di tecnico abilitato;
• Planimetria del locale/spazi a firma di tecnico abilitato evidenziante quanto contenuto nella relazione tecnica asseverata (affollamento, sistemazione dei posti a sedere, accessi e uscite di sicurezza con relativi
percorsi di esodo ,disposizione del tipo di arredo o allestimento, ubicazione servizi igienici;
• Certificazione del corretto montaggio delle strutture installate (palchi o pedane) a firma di tecnico abilitato, se la manifestazione si svolge in uno spazio aperto, piazza o area urbana
• Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla normativa CEI, firmata da un tecnico abilitato
• Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato
• Dichiarazione semplificata resa ai sensi dell’art.16 del Regolamento comunale di acustica (per feste popolari con intrattenimenti musicali della durata massima di tre giorni, in mancanza di valutazione di impatto acustico)
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell’art.60 L.R. 1/07 (ex autorizzazione amministrativa) .
• Notifica ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (ex autorizzazione sanitaria) qualora vi sia somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell’ambito della manifestazione
Riferimenti di legge
· art. 68 e 80 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
· legge n. 447/95
· D.M. 19.08.1996
· L.R. n. 12/98
· Regolamento CE n. 852/2004
· Art. 60 L.R. n.1/07
· Art. 16 Regolamento Comunale di Acustica (DCC n. 25 del 05.04.2007) e successive modificazioni
· Decreto Ministero dell’Interno 18.12.2012
· Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (conversione, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91)
· Circolare Gabrielli 7/06/2017
· Circolare Frattasi 19/06/2017
· Circolare Morcone 28/07/2018
· Circolare Piantedosi 18/07/2018
· D.L Cultura 2024 n 201 convertito in Legge 16/2025
Note
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )
SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO AI SENSI DEL D.L 201/2024 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 16/2025 art. 7 comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente , compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative , destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.