Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (concerti, eventi)
Descrizione
Per manifestazioni temporanee si intendono, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), eventi quali i concerti e le feste di piazza o manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali ecc., che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precisa.)
Ufficio competente
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione temporanea è competente il C.D.R. Attività Produttive in Piazza Europa, n. 1, tel. 0187-727348.
Per gli eventi superiore a 200 partecipanti e per più giorni è necessario presentare richiesta di autorizzazione;
Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, occorre invece presentare S.c.i.a. (Segnalazione certificata di inizio attivita').
Responsabile del procedimento:
Dr.ssa Silvia Cavallini
Requisiti
Requisiti soggettivi:
Autocertificazione relativa ai diritti soggettivi del richiedente previsti dalle vigenti normative (antimafia – Penali – Pendenti)
Requisiti oggettivi:
• Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati, solo dopo acquisite le quali è lecito procedere all’occupazione;
• Nel caso di utilizzo di strutture quali tribune o sedie, o nel caso che la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata con congruo anticipo anche al fine di provvedere, ove occorra, alla convocazione della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli di cui al suddetto art.80 del TULPS, che dovrà esprimere parere.
Il parere di agibilità rilasciato dalla competente Commissione di vigilanza (comunale o provinciale, in base alla capienza dei locali, o al numero dei posti a sedere) ai sensi dell’art. 80 del TULPS per le strutture che ospiteranno gli spettacoli, è requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 68 stesso.
Presentazione della istanza
Per ottenere l’autorizzazione occorre presentare specifica domanda con l’indicazione del luogo in cui si intende svolgere, completa della documentazione richiesta. L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell’attività.
Nel caso di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, occorre presentare, entro le ore 24 del giorno di inizio, la S.c.i.a. completa di tutti gli allegati tecnici e della documentazione integrativa occorrente.
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30,00
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dal Comune della Spezia e prima della presentazione dell’ istanza.
Atti da allegare all’istanza
• Certificazione del corretto montaggio delle strutture installate (palchi o pedane) a firma di tecnico abilitato, se la manifestazione si svolge in uno spazio aperto, piazza o area urbana
• Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla normativa CEI, firmata da un tecnico abilitato
• Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato
• Dichiarazione semplificata resa ai sensi dell’art.16 del Regolamento comunale di acustica (per feste popolari con intrattenimenti musicali della durata massima di tre giorni, in mancanza di valutazione di impatto acustico)
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell’art.60 L.R. 1/07 (ex autorizzazione amministrativa) .
• Notifica ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (ex autorizzazione sanitaria) qualora vi sia somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell’ambito della manifestazione
Riferimenti di legge
- art. 68 e 80 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
- legge n. 447/95
- D.M. 19.08.1996
- L.R. n. 12/98
- Regolamento CE n. 852/2004
- Art. 60 L.R. n.1/07
- Art. 16 Regolamento Comunale di Acustica (DCC n. 25 del 05.04.2007) e successive modificazioni
- Decreto Ministero dell’Interno 18.12.2012
- Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (conversione, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91)
Note
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )