Sale giochi
Descrizione
Sono definite “Sale Giochi” gli esercizi pubblici dotati di locali appositamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke box.
La superficie minima richiesta per aprire o trasferire una sala giochi è di mq 50. Detta superficie dovrà essere calcolata al netto delle zone di servizio, dotate di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine di cui almeno uno attrezzato per portatori di handicaps.
L’accesso ai locali deve avvenire autonomamente e deve essere garantito, qualsiasi sia la superficie destinata all’attività, il requisito dell’accessibilità per i portatori di handicaps.
Il locale dovrà essere distante almeno m. 300, misurati per la via pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette.
Il locale non dovrà essere ubicato in un seminterrato o a piani diversi dal piano terra e dovrà soddisfare i requisiti di sorvegli abilità previsti dal D.M. Interno 17.12.1992 n. 564.
Ufficio competente
Per l’avvio di attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione di un’attività di SALA GIOCHI è competente il SUAP-CdR Commercio c/o Sportello Unico Attività Produttive - P.zza Europa 1 P.T. tel. 0187.727410
email: marialuisa.bertoni@comune.sp.it
PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- I requisiti soggettivi devono essere posseduti dal titolare di ditta individuale e, in caso di società, dal rappresentante legale e dai seguenti componenti : SNC: tutti i soci; SAS: soci accomandatari; SPA e SRL: rappresentante legale e componenti dell’organo di amministrazione.
- I soggetti sopracitati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del TULPS RD 773/31 e dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
I requisiti morali devono essere posseduti anche da eventuale rappresentante/preposto all’attività nominato ai sensi dell’art. 8 TULPS RD 773/31.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato da tutti i soggetti sopracitati in sede di presentazione dell’istanza (mediante invio PEC o compilazione del modello informatizzato alla voce ‘servizi on-line’).
Requisiti oggettivi:
E' necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
Presentazione della richiesta di Autorizzazione per l’apertura o il trasferimento di una Sala Giochi
Per l’apertura ed il trasferimento di sede di una Sala Giochi occorre presentare una richiesta di autorizzazione, esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, delle attestazioni e degli elaborati tecnici richiesti, indicati sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 64,00 (€ 30 + € 32 per bolli virtuali).
Il Comune della Spezia, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione per apertura o trasferimento di un’attività di Sala Giochi, verifica la presenza di tutte le autocertificazioni richieste (vedi modulistica on line) sia in materia di requisiti morali che di requisiti oggettivi della struttura, e dispone una verifica tecnica volta ad accertare che la Sala Giochi sia distante almeno 300 metri dai luoghi sensibili sopracitati.
Qualora l’esito degli accertamenti abbia esito positivo, viene predisposto il titolo autorizzativo, che verrà rilasciato materialmente solo dopo che il titolare abbia trasmesso, esclusivamente per via telematica, la seguente documentazione:
- Valutazione previsionale d’impatto acustico redatta da tecnico abilitato o autocertificazione sostitutiva;
- Planimetria dei locali in scala 1:100;
- Relazione tecnica descrittiva delle attività esercitate, attestante il rispetto della vigente normativa e dei regolamenti comunali in materia urbanistico-edilizia;
- Certificato di prevenzione incendi (se gli utenti superano le 99 unità) e, solo per locali con capienza superiore a 200 persone, parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- Per locali con capienza superiore a 200 persone, parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- Elenco puntuale dei giochi installati (i giochi per cui necessita nulla osta all’installazione da parte dell’AAMS - Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato non dovranno superare il numero massimo previsto dalle norme vigenti, tale parametro viene verificato dalla stessa AAMS);
- Autocertificazione di possesso del nulla-osta igienico sanitario.
L’attività potrà essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della documentazione sopraindicata. E’ facoltà del richiedente trasmettere tutta la documentazione tecnica e le certificazioni o dichiarazioni sostitutive al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione.
Presentazione della richiesta di Autorizzazione per subingresso nella gestione o nella proprietà o per variazione del rappresentante legale (in caso di persona giuridica) di una Sala Giochi
Il trasferimento della gestione o della proprietà di una Sala Giochi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Per il trasferimento della gestione o della proprietà di una Sala Giochi oppure in caso di variazione del rappresentante legale (e della denominazione o ragione sociale) occorre presentare una richiesta di autorizzazione, esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, della documentazione, e delle attestazioni richieste, indicate sul modulo, così come disposto dall’articolo 19 della legge n. 241/1990 e dall’articolo 5 del DPR n.160/2010 (Regolamento SUAP);
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 64 (€ 30 per diritti di istruttoria + € 32 per bolli )
Il Comune della Spezia, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, in caso di esito positivo, rilascia il nuovo titolo autorizzativo intestato al nuovo titolare.
Riferimenti di legge
R.D. 773/31 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Legge Regione Liguria n. 17/2012
Deliberaz. Cons. Com. n° 1 / 2012
Decreti periodici del Ministero delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Note
Ai sensi della Legge Regione Liguria n. 17/2012, l’autorizzazione ha validità quinquennale, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali