Descrizione
Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.
L’attività di affittacamere possono anche essere condotti:
- in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi della loro organizzazione familiare sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente avvalendosi esclusivamente dalla propria organizzazione familiare.
- In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive condotte a carattere occasionale o saltuario
- i periodi di apertura delle strutture di affittacamere possono essere gestiti in forma non imprenditoriale con carattere occasionale e saltuario sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente
- Il periodo o i periodi di apertura relativi all’anno successivo devono essere comunicati al Comune ed alla Regione entro il 1° ottobre di ogni anno,e possono essere variati previa comunicazione ad entrambi gli enti.
Gli esercizi di affittacamere per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, possono ricadere in diverse casistiche in considerazione del fatto che forniscano:
- il servizio di ristorazione attraverso la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande; alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva ( in questo caso è necessario presentare DIA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004);
- la prima colazione utilizzando alimenti preconfezionati e preparazione delle bevande;
- la prima colazione utilizzando distributori automatici di alimenti e bevande.
Inoltre le cucine degli affittacamere possano essere concesse in uso agli ospiti della struttura esclusivamente per la conservazione e il consumo dei propri alimenti e bevande con l’esclusione, quindi, della preparazione degli alimenti. Per tali modalità di utilizzo non è previsto l’assoggettamento alla disciplina di cui al Regolamento CE 852/2004. I titolari delle strutture sono, ovviamente, responsabili della manutenzione e del controllo delle attrezzature utilizzate a tal fine dagli ospiti.
Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.