Descrizione
Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.
Sono affittacamere le strutture ricettive che offrono ospitalità in non più di sei unità abitative
delle tipologie di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e d), ubicate in una o due unità
immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati a una distanza
inferiore a 150 metri di percorso pedonale.
L’utilizzo delle unità abitative di cui al comma 1 secondo le modalità previste dalla presente
legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso.
Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative delle tipologie di cui
all’articolo 5, comma 3, lettera e), nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per
cento di quella complessiva dell’esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi.