Descrizione
Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.
Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato,indeterminato e parziale. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l’attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente
Rientrano nell’esercizio dell’agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all’interno dell’azienda stessa;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 (disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa);
d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’azienda, attività ricreative,di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali,nonché svolgere attività di fattoria didattica (per fattoria didattica si intende un’azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative nel settore dell’educazione alimentare-ambientale e della conoscenza del mondo agricolo e rurale, iscritta nell’apposito elenco regionale).
e) le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi della normativa vigente.
Nell’esercizio dell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici,deve essere ricavata da prodotti della propria azienda rispettando le percentuali previste dal Regolamento regionale.
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al Reg. CE 852/2004 e al Reg. CE 853/2004.