Descrizione
Sono case per ferie le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti, nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative, gestite da:
a) comuni, per i cittadini residenti interessati da attività di valenza sociale e per i dipendenti e i loro familiari;
b) enti senza scopo di lucro a favore degli associati per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive;
c) altri enti pubblici o aziende esclusivamente per i dipendenti e i loro familiari.
- Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande:
le Case per Ferie che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica o di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;
le Case per Ferie che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.
Le case per Ferie possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.