Descrizione
Sono Ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali nonché da privati previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d’uso della struttura ricettiva.
Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande:
gli Ostelli che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;
gli Ostelli che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.
Gli Ostelli possono essere dotati di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.