Descrizione
Sono Ostelli per la gioventù le strutture ricettive che offrono ospitalità in locali condivisi per il pernottamento e in via residuale in camere a uno o due letti con possibilità di uso cucina comune nei limiti e con le caratteristiche definiti dalle disposizioni attuative.
Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande:
gli Ostelli che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;
gli Ostelli che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.