Descrizione
Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti e escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.
I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.
Preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande:
i Rifugi che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica o di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;
i Rifugi che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.
I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.