Descrizione
Sono rifugi alpini le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un’altitudine superiore a 1.000 metri sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati, fatte salve specifiche autorizzazioni comunali.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in zone favorevoli a escursioni, poste a un’altitudine compresa tra 600 metri e 1.000 metri sul livello del mare e non raggiungibili con mezzi motorizzati, fatte salve specifiche autorizzazioni comunali.
Preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande:
i Rifugi che effettuano la preparazione o la somministrazione di cibi e bevande per la prima colazione o per la ristorazione devono presentare denuncia di inizio attività o notifica o di cui al Regolamento CE 852/2004 con specifico riferimento alle attività effettuate e ai servizi erogati ;
i Rifugi che forniscono il servizio di prima colazione e di ristorazione utilizzando distributori automatici di bevande e alimenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 non sono assoggettati alle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/2004.
I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere dotate di particolari attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi auto-gestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.