Note
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
b) all'articolo 69, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attivita'». )
SEMPLIFICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO AI SENSI DEL D.L 201/2024 COME CONVERTITO DALLA LEGGE 16/2025 art. 7 comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente , compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative , destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.