Estetisti
Descrizione
L’attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Tale attività può essere esercitata con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 e succ. modificazioni e integrazioni.
Alle imprese artigiane esercenti l’attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico
Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e s.m.
Ufficio competente
Per l’ avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente il SUAP CdR Commercio - Attività Produttive presso Palazzo Civico – P.zza Europa 1,
Per informazioni:
C.D.R. Commercio attività Produttive, ||° piano
Tel. 0187/727376
e-mail chiara.galuppini@comune.sp.it
e-mail federica.moggia@comune.sp.it
Orario di apertura al pubblico Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Europa - piano 2 - Solo previo appuntamento da concordare con gli Uffici di riferimento
- Funzionario Responsabile del procedimento
Dr.ssa Silvia Cavallini
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- · Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- · Lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’art. 3 della legge 04/01/1990 n. 1 e s. m.;
- · La qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare della ditta individuale nel caso di impresa artigiana oppure dal responsabile tecnico nel caso in cui non si tratti di impresa artigiana i cui rapporti devono essere regolati con scrittura privata registrata;
- · In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m. dai soci a seconda della società,
- · In caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m. dal responsabile tecnico designato dalla società. Il responsabile tecnico deve essere iscritto al REA contestualmente alla trasmissione della SCIA.
L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Requisiti oggettivi:
E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale. I locali devono rispettare le norme igienico - sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente qualora sussistano tutti i requisiti previsti dal regolamento comunale. I locali devono essere dotati di servizi igienici autonomi ad uso esclusivo dell’attività e devono avere accessi autonomo e indipendente rispetto ai locali adibiti a civile abitazione in modo da consentire i necessari controlli.
Nel caso di esercizi congiunti, i locali di attività devono essere distinti e separati, anche se comunicanti. Fermo restando le dotazioni, i requisiti funzionali/dimensionali e gli obblighi, distinti per tipologia, previsti dal vigente regolamento comunale per le singole attività, si ammette che negli esercizi in cui vengono svolte attività congiunte, anche se afferenti a titolari diversi, possano essere utilizzati in comune i locali/spazi destinati ad integrarne la funzionalità (servizi igienici, spogliatoi, ricezione/attesa, ripostigli) purchè risultino adeguati per numero e superficie alle reali necessità delle attività interessate.
Nel caso di coesistenza di un’attività regolata dal presente regolamento e di un’attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi e i servizi igienici degli esercizi, devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.
Lo svolgimento dell’attività può essere esercitata presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
Lo svolgimento dell’attività di estetista può essere esercitata presso alberghi, palestre, club, circoli privati, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’apertura o il trasferimento dell’esercizio di estetista
Per l’apertura ed il trasferimento di sede dell’esercizio di estetista occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),completa della documentazione certificazione indicata sul modulo;
Nel caso il richiedente sia già in possesso del Nulla Osta Igienico Sanitario è sufficiente la presentazione della SCIA
Nel caso sia necessario acquisire il Nulla Osta Igienico sanitario, il titolare deve presentare SCIA CONDIZIONATA
Documentazione obbligatoria ai fini del rilascio del parere di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale.
1)Panimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi
2 )abine e relative dotazioni, presenza di spogliatoi per il personale, servizi igienici, procedure e attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione dello strumentario
3) Attrezzatura utilizzata per il servizio
4) Certificazioni di conformità degli impianti elettrico e termoidraulico ai sensi della Legge
n. 46/90 e del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
5) Documentazione attestante l’allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura comunale
6) (autocertificazione e bolletta Ente Gestore/ACAM) oppure autorizzazione allo scarico fognario ed autorizzazione del pozzo o della sorgente privata ad uso potabile.
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30.00
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
- Presentazione della Segnalazione Certificata d’inizio Attività (SCIA) per subingresso nella gestione o nella proprietà di un esercizio di estetista
Per il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di estetista occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),completa della documentazione indicata sul modulo;
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30.00
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
- Presentazione della Comunicazione delle variazioni sociali intervenute all’interno della persona giuridica titolare di SCIA per l’esercizio dell’attività di estetista
In caso di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale di una persona titolare dell’attività di estetista occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, completa della documentazione indicata sul modulo;
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30.00
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Riferimenti di legge
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell’attività di estetista
- Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3 - Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato
- L.R. 13 giugno 2011, n. 14 - Modifiche alla legge Regionale 2 gennaio 2003 n. 3
- Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e estetista – Deliberazione del C.C. n. 26 dell’11/07/2014
- D.Lgs 6 settembre n.159;
- D.Lgs n.222/2016
- Art. 19 bis Legge 241/1990 e s. m.e i.
Note
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.