Arti Tipografiche
Descrizione
Per tipografia e arti affini si intende l'esercizio dell'arte tipografica, litografica, serigrafica, o un'altra qualunque arte affine di stampa o di riproduzione meccanica o chimica o elettromagnetica in molteplici esemplari, compresa la copisteria e la fotoriproduzione. Il tipografo è quindi un artigiano, dotato di attrezzature e macchinari necessari per svolgere la propria attività, per attivare la quale può presentare una semplice comunicazione al Suap corredata degli allegati e delle informazioni inerenti. Non rientra tra le attività oggetto di questa procedura l'esercizio dell'arte fotografica.
Ufficio competente
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente il CdR Commercio Attività Produttive presso Palazzo Civico – P.zza Europa 1, II° Piano.
Referente: Daniela MELE Telefono: 0187.727485 e-mail
Responsabile: Dott.ssa Silvia CAVALLINI
Orario al pubblico: Martedì/Giovedì 8:30 -12:00 /Sabato 8:30 -11:15 /Martedì 14:00 - 17:30
Requisiti soggettivi
- Possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
- Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura, subingresso e variazione dell’attività delle arti tipografiche ai sensi dell’art. 19 bis, L. n. 241/90, deve essere inviata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione e certificazione indicata sulla modulistica alla casella Pec
suap.comune.laspezia@legalmail.it
Quando si presenta la SCIA occorre possedere tutte le
autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- Per le acque reflue assimilate con scarico in fognatura (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione che deve accettare lo scarico in fognatura e nel caso di assimilati ai domestici deve rilasciare la dichiarazione di assimilabilità ai sensi della LR 29/07. L’accettazione da parte del gestore in rete fognaria dello scarico si configura come una vera e propria autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del dlgs 152/06.
- Per le acque reflue assimilate a domestiche con recapito in corso d'acqua superficiale e nel suolo occorre ottenere l’autorizzazione allo scarico comunale, pertanto deve essere chiesta AUA.
Per le emissioni in atmosfera
Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
(articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) occorre ottenere autorizzazione per le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia che comporta l’avvio della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera è necessaria se l'attività non rientra nei requisiti tecnici previsti dalla Delibera n. 808 del 5/08/20 per l’attività di "Tipografia, litografia, serigrafia con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e simili) non superiore a 30 Kg/g".
Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera occorre ottenere apposita autorizzazione comunale (articolo 272, comma 2 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152). L'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59). L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è rilasciata se l'attività rispetta i requisiti previsti dalla Delibera 808/20 per tale attività.
Per l’impatto acustico
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico DPR 227/11 quindi è necessario presentare valutazione previsionale di impatto acustico, su cui l’Ufficio ambiente esprimerà nulla osta acustico, che sarà inserito in AUA. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 8 comma 5 della Legge 447/95 ove non vengano superati i limiti di emissione.
Per industria insalubre
In base al DM 5/09/94 l’attività di tipografia rientra nelle classi di industria insalubre:
- Tipografia con rotative Industria di prima classe
- Tipografia senza rotative Industria di seconda classe
Per tali attività pertanto risulta necessario compilare modulo D da inviare al Comune che lo trasmetterà All’Asl in qualità di ente competente al rilascio del parere di industria insalubre, al fine di consentire l’emissione del Decreto di industria insalubre sottoscritto dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi della LR 23/81.
Per il rischio incendio
Se sono previsti più di cinque addetti occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
Presentando SCIA UNICA l’attività può essere iniziata immediatamente.
Presentando SCIA CONDIZIONATA l’attività può essere iniziata solo dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività
Rispetto delle norme in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Subingresso
Occorre presentare:
Segnalazione certificata di inizio attività nella quale, in caso di invarianza dell’attività, dovranno essere compilati i campi relativi alla scheda anagrafica e al possesso dei requisiti personali (allegato A – in caso di società) utilizzando la modulistica prevista. Inoltre dovrà essere allegata dichiarazione notarile che attesti la motivazione del subingresso. Nel caso di sussistenza di autorizzazioni dovrà essere chiesta la voltura delle stesse.
Cessazione
Occorre presentare:
COMUNICAZIONE di cessazione all’indirizzo pec suap.comune.laspezia@legalmail.it entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio con efficacia dalla data indicata nella stessa.
Costi:
Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n 33 del 31/01/2011 sono dovuti:
- Diritti di istruttoria procedura SCIA per nuova apertura Euro 150,00
- Diritti di istruttoria per comunicazione varie (volture, rinnovi) Euro 50,00
- In caso di indizione di conferenza di servizi per AUA comunale dovranno essere versati ulteriori diritti pari a Euro 350,00.
Modalità di pagamento:
I DIRITTI DI ISTRUTTORIA devono essere pagati utilizzando avviso di pagamento PagoPA emesso dall’ufficio competente su richiesta dell’interessato
Modalità di pagamento
I diritti di istruttoria potranno essere pagati esclusivamente attraverso avviso PagoPa emesso dal Comune della Spezia.