Tintolavanderie e Lavanderie Self-Service
Descrizione
Costituisce esercizio dell'attività professionale di Tintolavanderia l'attività che esegue i trattamenti di lavaggio ad acqua, di pulitura chimica a secco, di tintoria, di smacchiatura e stiratura di indumenti, capi e accessori di abbigliamento, di biancheria e tessuti per la casa, di tappeti, tappezzeria, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Ufficio competente
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente il CdR Commercio Attività Produttive presso Palazzo Civico – P.zza Europa 1, II° Piano.
REFERENTE: Daniela MELE Telefono: 0187.727485 e-mail daniela.mele@comune.sp.it
Responsabile: Dott.ssa Silvia CAVALLINI
Orario al pubblico: Martedì 8.00 - 17.30 (Nei mesi di luglio e agosto 8.30 - 12.00)
Giovedì 8.30 - 12.00
Sabato 8.30 - 11.15
Requisiti per l’esercizio dell’attività di Tintolavanderia
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale ("a gettone" o "self-service" – destinazione d’uso commerciale, le altre destinazione artigianale/produttiva).
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana.
L'attività di lavanderie "a gettone" o "self-service" deve essere svolta in locali autonomi e non comunicanti con l'eventuale attività di tintolavanderia o di sola stireria. Non è ammessa la presenza di personale per l'espletamento di attività come la presa in consegna, la stiratura, la riparazione o la restituzione dei capi oggetto dell'attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dall'articolo 2, comma 1 della Legge 22/02/2006, n. 84.
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Deve inoltre essere designato un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nell'articolo 2, comma 2 della Legge 22/02/2006, n. 84. Gli standard formativi e professionali previsti per il responsabile tecnico sono definiti in dettaglio dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011.
Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale.
Per le lavanderie "a gettone" o "self-service" non occorre designare il responsabile tecnico (articolo 79 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59).
Per la sola attività di stireria è possibile indicare che l'attività non è soggetta alla nomina del responsabile tecnico se non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti (Parere Ministeriale 09/02/2015, n. 18008).
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura, subingresso e variazione dell’attività di Tintolavanderia occorre trasmettere alla casella Pec- suap.comune.laspezia@legalmail.it - una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione e certificazione indicata sulla modulistica come previsto dall’art. 79. D.lgs 26/03/2010, n. 59.
Titoli preliminari
Occorre prestare attenzione all’onere di munirsi, preliminarmente alla presentazione della SCIA, dei titoli abilitativi rilasciati da altri enti, e necessari ai fini dello svolgimento dell'attività (ad esempio, l’autorizzazione allo scarico delle acque in fognatura nei casi previsti, la cui competenza per materia è in capo all’Autorità d’Ambito (ATO) presso la Provincia.
In caso di attività di Tintolavanderia che operi il solo lavaggio ad acqua, non assume rilevanza l’emissione in atmosfera, mentre rileva nel caso di attività di pulizia a secco con impianto a ciclo chiuso.
Con la SCIA UNICA il presentatore dichiarerà il possesso dei requisiti personali e tecnici per l’esercizio dell’attività di tintolavanderia e di aver rispettato:
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i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità.
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i regolamenti edilizi le norme urbanistiche (in particolare le disposizioni previste nella circolare esplicativa di puc per gli insediamenti artigianali di servizio) nonché quelle relative alle destinazioni d’uso
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le disposizioni previste dall’ art.74 del Regolamento Edilizio in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche;
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le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008
Dichiara inoltre nel caso specifico:
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Che l’attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, per cui la dotazione idrica massima annua è inferiore a 500 mc (con medie mensili non superiori a 100 mc)
OPPURE
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Che la dotazione idrica annua supera i 500 mc (con medie mensili superiori a 100 mc), e pertanto occorre presentare la documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque reflue.
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Di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
Ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:
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Procura o delega nel caso la segnalazione sia presentata da soggetto diverso dal titolare;
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Copia documento d’identità nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura;
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Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità;
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Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento di identità
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Relazione tecnica sul ciclo produttivo e modello e tipologia dei macchinari utilizzati con indicazione dei motori elettrici presenti nel locale e la loro potenza espressa in Kw (Allegato C) ai fini della valutazione di impatto acustico;
Altre comunicazioni allegate alla SCIA:
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SCIA prevenzione incendi nel caso di installazione di impianti per la produzione del calore (es. essiccatoi a gas combusti ect) di potenzialità termica superiore a 116 Kw
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Comunicazione al Sindaco per industria insalubre nel caso di tintolavanderie a secco in quanto rientrano nella classificazione delle industrie insalubri prevista nel D.M. del 05/09/1994. L’attività può essere avviata 15 giorni dopo l’invio della comunicazione,
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SCIA MOTORI da presentare in adempimento al vigente art. 12 del regolamento comunale di acustica
Con la SCIA CONDIZIONATA oltre alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata la seguente documentazione da presentare al SUAP contestualmente alla SCIA:
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Per le lavanderie ad acqua:
Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche da parte di Acam Acque se il recapito è nella rete fognaria gestita da ACAM e se la dotazione idrica annua massima è inferiore a 500 mc, con medie mensili inferiori a 100 mc secondo le soglie dimensionali dell’attività stabilite dalla legge regionale n. 29/2007.
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Per le lavanderie a secco
Autorizzazione generale per gli impianti a ciclo chiuso che rispettino i requisiti tecnico costruttivi previsti dall’Allegato 2 del DGR n. 759 del 09/07/2007 per le emissioni in atmosfera, da presentare secondo la modulistica approvata (vedi DGR 1260/2010 Allegati 1 e allegato 5). In questo caso autorizza il Comune.
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Istanza di AUA ai sensi della DPR 59/2013 (con utilizzo della modulistica specifica) per quanto sotto riportato:
Per le lavanderie ad acqua
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Scarichi idrici - Per acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche autorizza il Comune se il recapito è in corso d’acqua e se la dotazione idrica annua massima è inferiore a 500 mc, con medie mensili inferiori a 100 mc.
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Scarichi idrici - Per gli impianti ad acqua che superano le soglie idriche stabilite dalla legge regionale 29/2007 (superiore a 500 mc annui, con medie mensile superiori a 100 metri cubi), per cui gli scarichi acque reflue industriali non risultano assimilabili ai domestici, deve essere presentata istanza di AUA provinciale, perché necessitano dell’autorizzazione di ATO Idrico (in caso di recapito in fognatura pubblica nera) o di autorizzazione della Provincia (in caso di recapito in corso d’acqua).
Per le lavanderie a secco
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Emissioni in atmosfera - Gli impianti a ciclo chiuso che non rispettano i requisiti tecnico costruttivi e/o i quantitativi previsti nell’allegato 2 della DGR 759 del 09/07/2007, devono essere autorizzati con autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria art. 269 Dlgs 152/06 e ciò determina AUA provinciale.
Subingresso in attività di Tintolavanderia
Occorre presentare:
Comunicazione di subingresso in attività, secondo la modulistica prevista, nella quale, nel caso di invarianza dell’attività, dovranno essere compilati i campi relativi alla scheda anagrafica e al possesso dei requisiti personali (allegato A – in caso di società) e professionali (Allegato B) del nuovo titolare e del responsabile tecnico. Inoltre dovrà essere allegata dichiarazione notarile che attesti la motivazione del subingresso. Nel caso di sussistenza di autorizzazioni dovrà essere chiesta la voltura delle stesse.
Per sospendere temporaneamente l’attività di Tintolavanderia o per cessarla
Occorre presentare:
COMUNICAZIONE di cessazione o sospensione temporanea dell’attività secondo la modulistica prevista.
Costi
Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n 33 del 31/01/2011 sono dovuti:
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Diritti di istruttoria procedura SCIA per nuova apertura Euro 150,00
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Diritti di istruttoria per comunicazione varie (volture, rinnovi) Euro 50,00
In caso di indizione di conferenza di servizi per AUA comunale dovranno essere versati ulteriori diritti pari a Euro 350,00.
Modalità di pagamento: mediante avviso di pagamento PagoPA emesso dal Comune della Spezia
Modulistica
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, domanda di adesione per attività di pulitintolavanderia completa degli allegati (vedi DGR 1260/2010 Allegati 1 e allegato 5).
Modalità di pagamento
I diritti di istruttoria potranno essere pagati esclusivamente attraverso avviso PagoPa emesso dal Comune della Spezia.
Apertura, trasferimento, ampliamento dell’attività
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti merceologici, ecc.
Avvio dell'attività
Modulo:
Segnalazione certificata di inizio attività di tintolavanderia/lavanderia self-service a gettoni
Allegati alla SCIA:
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A)
Relazione tecnica sul ciclo produttivo (Allegato C)
Variazione dell’attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione sociale dell'attività.
Modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e professionali
Comunicazione per la variazione della compagine sociale e/o del Responsabile Tecnico.
Allegati:
Cambiamento di ragione sociale, ripresa dell'attività
Subingresso
Modulo:
Comunicazione per il subingresso in attività
Allegati:
Dichiarazione da parte del notaio
Istanza di voltura eventuali autorizzazioni in caso di invarianza dell’attività
Cessazione o sospensione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo:
Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività
Informazioni sul procedimento
Quando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) assume valenza giuridica?
la SCIA da presentarsi nella specifica fattispecie, può essere produttiva di effetti immediati (SCIA Unica) oppure di effetti differiti (SCIA condizionata).
Nel primo caso la SCIA produce effetti immediati e permette di avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari (l'impresa può quindi iniziare a svolgere l'attività dal momento stesso della presentazione della SCIA).
Nel secondo caso (SCIA condizionata), si potrà denunciare l’avvio dell’attività di lavanderia solo dopo l’avvenuta notifica all’impresa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, che verrà comunicato dal SUAP all’interessato: in tale ipotesi, la domanda di iscrizione o modifica verrà quindi inoltrata solo in seguito all’ottenimento della prescritta autorizzazione.
Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?
Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all’esercizio dell’attività, l'Amministrazione competente può emettere, entro 60giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a 30 giorni, fissato dall’Amministrazione (articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Riferimenti di legge
COMUNE DI LA SPEZIA
Regolamento comunale di acustica
REGIONE LIGURIA
Deliberazione Della Giunta Regionale 29.10.2010 N. 1260
Rinnovo autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera - Art. 272 del d.Lgs 152/06.
Deliberazione Della Giunta Regionale 09.07.2007 N. 759
Sostituzione della D.G.R. 1655/04 relativa all'Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle tintolavanderie a ciclo chiuso
STATO ITALIANO
Decreto legislativo (Stato Italiano) 26-03-2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Legge (Stato Italiano) 22-02-2006, n. 84
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.
Decreto ministeriale (Stato Italiano) 16-01-2004, n. 44
Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203 - G.U. 26 febbraio 2004, n.47
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 20-01-2017, n. 18690
Lavanderia self-service. Fornitura di servizi aggiuntivi. Nomina del responsabile tecnico.
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 27-04-2016, n. 116663
Attività di tintolavanderia. Vendita di prodotti connessi.
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 11-03-2016, n. 70449
Attività di tintolavanderia. Requisiti professionali.
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 22-09-2015, n. 169302
Attività di tintolavanderia. Requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico.
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 28-04-2015, n. 59419
Attività di tintolavanderia. Responsabile tecnico.
Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 09-02-2015, n. 18008
Attività di stireria. Nomina del responsabile tecnico.