Acconciatori
Descrizione
L’attività professionale di acconciatore comprende i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici e complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare, prestazioni di semplici manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.
Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati non si applicano le disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.
Ufficio competente
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l’ufficio il CdR Commercio Attività Produttive presso Palazzo Civico – P.zza Europa 1, II° Piano.
Per informazioni:
Per informazioni:
C.D.R. Commercio attività Produttive, ||° piano
Tel. 0187/727376
e-mail chiara.galuppini@comune.sp.it
e-mail federica.moggia@comune.sp.it
Orario di apertura al pubblico Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Europa - piano 2 - Solo previo appuntamento da concordare con gli Uffici di riferimento
- Funzionario Responsabile del procedimento
Dr.ssa Silvia Cavallini
Requisiti
Requisiti soggettivi:
- Possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
- Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dai componenti del collegio sindacale, in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
- Lo svolgimento dell’attività di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’art. 3 della legge 17/08/2005 n. 174, nelle modalità di cui all’art. 4 della L.R. n. 23 del 5 giugno 2009;
- La qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare della ditta individuale nel caso di impresa artigiana oppure dal direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di impresa artigiana i cui rapporti devono essere regolati con atto pubblico;
- In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1945 n. 443 e s.m., dai soci a seconda della società;
- In caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m., dal direttore tecnico designato dalla società;
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Requisiti oggettivi:
E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico - sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
Lo svolgimento dell’attività può essere esercitata presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i qual siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ altresi’ ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Per l’apertura ed il trasferimento di sede dell’esercizio di acconciatore occorre trasmettere alla casella Pec - suap.comune.laspezia@legalmail.it - una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione e certificazione indicata sulla modulistica;
Qualora il richiedente sia già in possesso del Nulla Osta Igienico Sanitario ( vedi “altre dichiarazioni” del modulo – “di ESSERE/NON ESSERE in possesso di Nulla Osta rilasciato da ASL n. 5 Spezzino avente protocollo n…..del……”) deve presentare la SCIA completa degli allegati e delle dichiarazioni previste e può immediatamente dare inizio all’attività.
Qualora il richiedente non sia in possesso del Nulla Osta Igienico Sanitario deve presentare la SCIA CONDIZIONATA completa degli allegati nonché della documentazione tecnica e versamento dei diritti d’istruttoria necessari alla ASL per l’ espressione del parere.
Documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA:
1) Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi
Documentazione obbligatoria ai fini del rilascio del parere di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale.
1)Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi
2) Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione, 3) Caratteristiche strutturali delle cabine e relative dotazioni, presenza di spogliatoi per il personale, servizi igienici, procedure e attrezzature per la sterilizzazione/disinfezione dello strumentario
4) utilizzata per il servizio
5)Certificazioni di conformità degli impianti elettrico e termoidraulico ai sensi della Legge
n. 46/90 e del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
6)Documentazione attestante l’allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura comunale
(autocertificazione e bolletta Ente Gestore/ACAM) oppure autorizzazione allo scarico fognario ed autorizzazione del pozzo o della sorgente privata ad uso potabile.
E’ necessario pagare diritti di istruttoria pari ad € 30.00
Presentazione della Segnalazione Certificata d’inizio Attività (SCIA) per subingresso nella gestione o nella proprietà di un esercizio di acconciatore
Per il trasferimento della gestione o della proprietà di un esercizio di acconciatore occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione indicata sul modulo;
E’ necessario pagare i diritti di istruttoria pari ad € 30.00
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
- Presentazione della Comunicazione delle variazioni sociali intervenute all’interno della persona giuridica titolare di SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore:
In caso di variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale di una persona titolare dell’attività per l’esercizio di acconciatore occorre presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività, completa della documentazione indicata sul modulo;
E’ necessario pagare i diritti di istruttoria pari ad € 30.00
Riferimenti di legge
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell’attività di acconciatore
- L.R. del 5 giugno 2009, n. 23 - Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della legge 17/08/2005, n. 174
- L.R. 13 giugno 2011, n. 14 - Modifiche alla legge Regionale 5 giugno 2009 n.23
- Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore e estetista – Deliberazione del C.C. n. 26 dell’11/07/2014;
- D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;
- D.Lgs n.222/2016
- Art. 19 bis Legge 241/1990 e s. m.e i.