Autoriparatori

Descrizione

Per attività di autoriparatori si intendono tutti gli interventi di sostituzionemodificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l´installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi e la riparazione di pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.

Non sono soggetti all’applicazione della normativa sull’autoriparazione il lavaggio degli autoveicoli, il rifornimento di carburante, la sostituzione dei filtri olio/aria, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento

Sono escluse le imprese che operano sul singolo pezzo smontato (ad es., rettifica motori), nonché i verniciatori e i battilamiera, quando esercitano presso carrozzerie abilitate. 

L´attività di autoriparazione è suddivisa in: meccatronica - carrozzeria - gommista

La normativa di settore è la L. 122 del 5 febbraio 1992.

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha unificato le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica.

L´attività di autoriparazione è suddivisa in tre categorie: meccatronica - carrozzeria - gommista

La normativa di settore è la L. 122 del 5 febbraio 1992.

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha unificato le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica.

Anche le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio veicoli o autotrasporto di cose per conto terzi e attività di autoriparazione con carattere strumentale ed accessorio, nonché le imprese dotate di officine interne (operanti esclusivamente su veicoli di proprietà dell´impresa stessa), devono possedere i requisiti richiesti dalla L 122/92.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente il CdR Commercio Attività Produttive presso Palazzo Civico – P.zza Europa 1, II° Piano.

Referente: Daniela MELE Telefono: 0187.727485 e-mail:

Responsabile: Dott.ssa Silvia CAVALLINI

Orario al pubblico:   Martedì    8.00 -  17.30 (Nei mesi di luglio e agosto 8.30 -  12.00)

                                Giovedì    8.30 -  12.00

                                Sabato     8.30 -  11.15

Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività di autoriparatore è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali (articolo 7 della Legge 05/02/1992, n. 122).

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale e secondo le disposizioni contenute nella circolare esplicativa di puc per gli insediamenti artigianali di servizio.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Responsabile tecnico

Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico. Egli:

  • deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali 
  • può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione, deve cioè assumere con l’impresa un “vincolo stabile e continuativo”, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti, pertanto un consulente o un professionista esterno non può essere nominato responsabile tecnico (articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558). L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un  solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.

Requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico

  • Aver esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale.
  • Aver frequentato con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.
  • Avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea (vedere elenco titoli abilitanti riportati di seguito).  
  • Oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7, comma 2, della legge n.122 del 1992) aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. (art..6 della legge n.25 del 1996).
  • Oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data____________

Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Per l’apertura, subingresso e variazione dell’attività di autoriparatore occorre trasmettere alla casella Pec-suap.comune.laspezia@legalmail.it - una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), completa della documentazione e certificazione indicata sulla modulistica come previsto dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558.

Per avviare l’attività di autoriparazione

Con l’entrata in vigore del   D.Lgs. 222/2016 (Tab. A Sez. 1) e della D.G.R. 476/2017 approvazione dei moduli unici e semplificati per avviare l’attività di autoriparazione è necessario procedere nel seguente modo:

  • In caso di rispetto dei valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente e dal piano comunale di classificazione acustica occorre presentare al SUAP del Comune:
  • SCIA UNICA che comprende Segnalazione Certificata di Inizio Attività + comunicazione di impatto acustico (Caso non contemplato per il Comune di La Spezia in quanto il regolamento comunale di acustica prevede in presenza di motori a scoppio documentazione di impatto acustico asseverata da tecnico competente in acustica da presentare per rilascio nulla osta);
  • In caso di superamento dei valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa vigente e dal piano comunale di classificazione acustica, e /o in caso di attività che prevedano emissioni in atmosfera, e/o in caso di attività che prevedano scarichi idrici, e per il rilascio del nulla osta acustico occorre presentare al SUAP del Comune di La Spezia:
  • SCIA CONDIZIONATA che comprende:

-  Segnalazione Certificata di Inizio Attività + istanza di Autorizzazione in via generale per emissioni in atmosfera   oppure

-  Segnalazione Certificata di Inizio Attività + istanza per Autorizzazione unica ambientale (valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva degli interventi necessari per ridurre o eliminare l’eccessiva rumorosità’ ai fini del rilascio del nulla osta da parte del Comune, istanza per emissioni in atmosfera , istanza per scarichi idrici produttivi) 

PERTANTO PER AVVIARE L’ATTIVITA’ DI AUTORIPARAZIONE OCCORRE PROCEDERE CON LA SCIA CONDIZIONATA.

In questo caso si potrà denunciare l’avvio dell’attività di autoriparazione solo dopo l’avvenuta notifica all’impresa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, che verrà comunicato dal SUAP all’interessato: in tale ipotesi, la domanda di iscrizione o modifica verrà quindi inoltrata solo in seguito all’ottenimento della prescritta autor

Con la  SCIA DI INIZIO ATTIVITA’ il presentatore dichiarerà il possesso dei requisiti personali e tecnici per l’esercizio dell’attività di autoriparatore e di aver rispettato:

  • i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità,
  • i regolamenti edilizi le norme urbanistiche (in particolare le disposizioni previste nella circolare esplicativa di puc per gli insediamenti artigianali di servizio) nonché quelle relative alle destinazioni d’uso
  • la normativa in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR n.151 del 2001
  • le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008
  • la corrispondenza in merito agli impianti posti al servizio dell’attività (energia elettrica, antenne ed impianti elettronici, Idrici e sanitari, utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, sollevamento di persone o cose, protezione antincendio, dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche, impianti termici) alla normativa vigente.
  • altro (*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni)

 

Ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • Procura o delega nel caso la segnalazione sia presentata da soggetto diverso dal titolare;
  • Copia documento d’identità nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura;
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A) + copia del documento di identità;
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento di identità
  • Relazione tecnica sul ciclo produttivo (Allegato C) riportante descrizione dettagliata dell’attività svolta e i servizi resi producendo elaborati grafici con rappresentazione dei locali e loro destinazione, scarichi con recapito finale.
  • SCIA prevenzione incendi eventuale - Nel caso di a) officine di riparazioni di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300mq. b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
  • Comunicazione al Sindaco per industria insalubre nel caso rientri nelle categorie di prima o seconda classe (Classificazione industria insalubre ai sensi del D.M. 5 settembre 1994) da inviarsi almeno 15 gg prima l’inizio dell’attività.

 

Documentazione richiesta per industria insalubre:

-  planimetria dei locali  in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato, recante l’indicazione della destinazione d’uso dei locali, le relative altezze e la superficie complessiva del plesso espressa in metri quadrati

-  certificazione di conformità dell’impianto elettrico

-  copia dei contratti stipulati con ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici prodotti dall’attività, oppure autocertificazione di quanto sopra descritto

-  relazione tecnica sull’attività svolta e sul relativo ciclo produttivo

Con la SCIA CONDIZIONATA oltre alla documentazione sopra elencata dovrà essere allegata la seguente documentazione da presentare al SUAP contestualmente alla  SCIA:

1.   Istanza di AUA ai sensi della DPR 59/2013 (con utilizzo della modulistica specifica) per quanto sotto riportato:

Impatto acustico - Le attività comprese nella categoria disciplinata dalla normativa di settore per gli autoriparatori, in quanto non comprese nell'allegato B del DPR 227/11, hanno l'obbligo ai sensi della legge 447/95, di presentare valutazione di impatto acustico, ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti il rispetto dei limiti anche ai sensi dell’art. 12 del Regolamento comunale di acustica. In ogni caso sussiste la necessità di AUA.

Emissioni in atmosfera - Qualora le attività rispettino i requisiti tecnico costruttivi e/o quantitativi per la tipologia della stessa occorre presentare richiesta di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera.

La necessità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale e nulla osta acustico determina l'avvio della procedura di AUA comunale, si sottolinea che anche il solo nulla osta acustico fa scattare la procedura di AUA comunale.

Emissioni in atmosfera - Qualora non vengano rispettati i requisiti tecnico costruttivi e/o i quantitativi previsti per la tipologia di attività che viene svolta (ad es verniciatura) ai sensi dalla Delibera Regionale n. 1260/10, occorre presentare richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria art. 269 dlgs 152/06 e ciò determina AUA provinciale.

Scarichi - industriali in corso d'acqua, ove l'autorizzazione è di competenza della Provincia o dell'ATO idrico, se in fognatura determina AUA Provinciale.

Scarichi - industriali in fognatura bianca comunale (fatto ECCEZIONALE) vengono autorizzati dalla Provincia, previo nulla osta idraulico del Servizio infrastrutture stradali, quindi anche in questo caso determina AUA provinciale.

Scarichi - acque reflue assimilate a domestiche in corso d’acqua, vengono autorizzati dall’Ufficio Ambiente del Comune su istanza, previa dichiarazione di Acam acque di non allacciabilità alla fognatura pubblica.

2.   Richiesta di allacciamento alla fognatura pubblica gestita da Acam Acque per gli scarichi assimilati ai domestici.

Per subingresso in attività di autoriparazione

Occorre presentare:

comunicazione di subingresso in attività secondo la modulistica prevista, nella quale, in caso di invarianza dell’attività, dovranno essere compilati i campi relativi alla scheda anagrafica e al possesso dei requisiti personali (allegato A – in caso di società) e professionali (Allegato B) del nuovo titolare e del responsabile tecnico. Inoltre dovrà essere allegata dichiarazione notarile che attesti la motivazione del subingresso. Nel caso di sussistenza di autorizzazioni dovrà essere chiesta la voltura delle stesse.

Per sospendere temporaneamente l’attività di autoriparazione o per cessarla

Occorre presentare:

  • COMUNICAZIONE  di cessazione o sospensione temporanea dell’attività secondo la modulistica prevista.

Costi

Ai sensi della delibera di Giunta Comunale n 33 del 31/01/2011 sono dovuti:

  • Diritti di istruttoria procedura SCIA per nuova apertura Euro 150,00
  • Diritti di istruttoria per comunicazione varie (volture, rinnovi) Euro 50,00

In caso di indizione di conferenza di servizi per AUA comunale dovranno essere versati ulteriori diritti pari a Euro 350,00.

Modalità di pagamento: mediante avviso di pagamento PagoPA emesso dal Comune della Spezia

Modalità di pagamento

I diritti di istruttoria potranno essere pagati esclusivamente attraverso avviso PagoPa emesso dal Comune della Spezia.

Informazioni sul procedimento:

Quando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) assume valenza giuridica?

La SCIA da presentarsi nella specifica fattispecie, può essere produttiva di effetti immediati (SCIA Unica) oppure di effetti differiti (SCIA condizionata).

Nel primo caso la SCIA produce effetti immediati e permette di avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari (l'impresa può quindi iniziare a svolgere l'attività dal momento stesso della presentazione della SCIA).

Nel secondo caso (SCIA condizionata), si potrà denunciare l’avvio dell’attività di autoriparazione solo dopo l’avvenuta notifica all’impresa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, che verrà comunicato dal SUAP all’interessato: in tale ipotesi, la domanda di iscrizione o modifica verrà quindi inoltrata solo in seguito all’ottenimento della prescritta autorizzazione.

Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?

Il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti e requisiti si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.

In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti viene disposta la conformazione alla normativa vigente dell’attività e dei suoi effetti.

Se non è possibile la conformazione, vengono adottati, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. (art. 19  l. 241/90 e s.m.i. )

Nel caso di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera l’attività non potrà essere iniziata prima di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza;

Nel caso di Autorizzazione Unica Ambientale l’attività non potrà essere iniziata fino al conseguimento della autorizzazione stessa. Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni.