Requisiti
Requisiti soggettivi:
- Possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- Assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
- Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dai componenti del collegio sindacale, in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.
- Lo svolgimento dell’attività di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell’art. 3 della legge 17/08/2005 n. 174, nelle modalità di cui all’art. 4 della L.R. n. 23 del 5 giugno 2009;
- La qualificazione professionale deve essere posseduta dal titolare della ditta individuale nel caso di impresa artigiana oppure dal direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di impresa artigiana i cui rapporti devono essere regolati con atto pubblico;
- In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1945 n. 443 e s.m., dai soci a seconda della società;
- In caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 e s.m., dal direttore tecnico designato dalla società;
L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di società. E’ in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Requisiti oggettivi:
E’ necessario avere la disponibilità dei locali a destinazione artigianale o commerciale. I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico - sanitari previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti in materia. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati.
Lo svolgimento dell’attività può essere esercitata presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà di deambulazione, altre forme di impedimento o necessità del cliente.
E’ fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i qual siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ altresi’ ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.