Procedimento

L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a Scia.

Gli esercenti rimesse hanno l'obbligo di annotare su appsita ricevuta valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa diciascun veicolo, Dall'annottazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati concontratto di custodia.

L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche.

Lo Sportello unico trasmette, entro 5 gg., copia della Scia al Prefetto il quale, entro 60 gg. dal ricevimento della segnalazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dalle legge e anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

In casodi ricovero di più di 9 autovetture o più di 36 moto, occorre dotarsi di Ceetificato di prevenzione incendi.