Responsabile tecnico
Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico. Egli:
- deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali
- può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.
Il responsabile tecnico deve avere con l'impresa un rapporto d'immedesimazione, deve cioè assumere con l’impresa un “vincolo stabile e continuativo”, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti, pertanto un consulente o un professionista esterno non può essere nominato responsabile tecnico (articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558). L’impresa può svolgere più categorie di attività nominando più responsabili tecnici oppure avvalendosi di un solo responsabile tecnico in possesso dei requisiti per le diverse classi di attività esercitate.
Requisiti tecnico-professionali richiesti per il responsabile tecnico
- Aver esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico professionale.
- Aver frequentato con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.
- Avere conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea (vedere elenco titoli abilitanti riportati di seguito).
- Oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall’art.7, comma 2, della legge n.122 del 1992) aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. (art..6 della legge n.25 del 1996).
- Oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall’Italia o in paese terzo): aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento dell’Autorità competente in data____________