Informazioni sul procedimento:

Quando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) assume valenza giuridica?

La SCIA da presentarsi nella specifica fattispecie, può essere produttiva di effetti immediati (SCIA Unica) oppure di effetti differiti (SCIA condizionata).

Nel primo caso la SCIA produce effetti immediati e permette di avviare l'attività senza dover attendere verifiche o controlli preliminari (l'impresa può quindi iniziare a svolgere l'attività dal momento stesso della presentazione della SCIA).

Nel secondo caso (SCIA condizionata), si potrà denunciare l’avvio dell’attività di autoriparazione solo dopo l’avvenuta notifica all’impresa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, che verrà comunicato dal SUAP all’interessato: in tale ipotesi, la domanda di iscrizione o modifica verrà quindi inoltrata solo in seguito all’ottenimento della prescritta autorizzazione.

Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)?

Il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti e requisiti si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.

In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti viene disposta la conformazione alla normativa vigente dell’attività e dei suoi effetti.

Se non è possibile la conformazione, vengono adottati, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. (art. 19  l. 241/90 e s.m.i. )

Nel caso di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera l’attività non potrà essere iniziata prima di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza;

Nel caso di Autorizzazione Unica Ambientale l’attività non potrà essere iniziata fino al conseguimento della autorizzazione stessa. Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni.