Descrizione
Per attività di autoriparatori si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore circolanti su strada, nonché l´installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi e la riparazione di pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.
Non sono soggetti all’applicazione della normativa sull’autoriparazione il lavaggio degli autoveicoli, il rifornimento di carburante, la sostituzione dei filtri olio/aria, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento
Sono escluse le imprese che operano sul singolo pezzo smontato (ad es., rettifica motori), nonché i verniciatori e i battilamiera, quando esercitano presso carrozzerie abilitate.
L´attività di autoriparazione è suddivisa in: meccatronica - carrozzeria - gommista
La normativa di settore è la L. 122 del 5 febbraio 1992.
La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha unificato le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica.
L´attività di autoriparazione è suddivisa in tre categorie: meccatronica - carrozzeria - gommista
La normativa di settore è la L. 122 del 5 febbraio 1992.
La Legge 11 dicembre 2012, n. 224 ha unificato le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica.
Anche le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio veicoli o autotrasporto di cose per conto terzi e attività di autoriparazione con carattere strumentale ed accessorio, nonché le imprese dotate di officine interne (operanti esclusivamente su veicoli di proprietà dell´impresa stessa), devono possedere i requisiti richiesti dalla L 122/92.