Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Deve inoltre essere designato un responsabile tecnico che possiede apposita idoneità professionale. Il responsabile tecnico deve perciò possedere almeno uno dei requisiti elencati nell'articolo 2, comma 2 della Legge 22/02/2006, n. 84. Gli standard formativi e professionali previsti per il responsabile tecnico sono definiti in dettaglio dalle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011.
Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio durante gli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto munito di idoneità professionale.
Per le lavanderie "a gettone" o "self-service" non occorre designare il responsabile tecnico (articolo 79 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59).
Per la sola attività di stireria è possibile indicare che l'attività non è soggetta alla nomina del responsabile tecnico se non presenta, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti (Parere Ministeriale 09/02/2015, n. 18008).